F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PISA DEL 20.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PISA DEL 20.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016) Il Frosinone Calcio S.r.l ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata nel Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016, con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone Calcio/Pisa del 20.9.2016, ha irrogato la sanzione di € 5.000,00 “per avere i suoi sostenitori al 20° del primo tempo per circa 10 minuti indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”. La società ricorrente a sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione ha operato alcuni rilievi. In particolare, essa ha sostenuto la insussistenza di una violazione ascrivibile alla società. Infatti, il Frosinone Calcio ha rilevato che la decisione del Giudice Sportivo è fondata sul referto arbitrale a tenore del quale “al 20° del 1° tempo, per circa 10°, venivo infastidito da una luce laser di colore verde proveniente dalla Tribuna che mi colpiva agli occhi. Ho chiesto, tramite il IV uomo, di effettuare l’annuncio per la risoluzione del problema. Successivamente tale problema non si è più riproposto. Tale fascio proveniva dal settore in cui erano presenti i tifosi del Frosinone (trasferta vietata ai tifosi del Pisa)”. Tale descrizione, a detta della ricorrente, contrasterebbe con quanto riscontrato dagli operatori della Questura di Frosinone i quali hanno accertato che il fascio di luce-laser non proveniva dall’interno dello stadio Matusa, ma da una finestra di una abitazione prospiciente lo stadio stesso (come da allegata relazione a firma del Questore di Frosinone in data 23.9.2016). Dunque, a detta della ricorrente, non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. che attiene alla responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, il quale articolo prevede che le società rispondano per i fatti violenti commessi in occasione della gara sia all’interno del proprio impianto sportivo, che nelle aree esterne immediatamente adiacenti ad esso. Nel caso in esame, a detta della società ricorrente, l’episodio sarebbe stato originato da un atto accaduto in un edificio privato prospiciente lo stadio e, dunque, al di fuori di ogni possibile controllo da parte della società ospitante la gara. La Corte, in considerazione della difformità della descrizione dell’episodio esistente tra quanto riferito dall’Arbitro (nel suo referto) e quanto accertato dagli operatori della Questura di 2 Frosinone, ha ritenuto, prima di assumere la sua decisione, di sentire nuovamente l’Arbitro in ordine all’episodio accaduto ed all’origine effettiva della sua causa. Dal colloquio intercorso con lo stesso si è ottenuta la conferma del fatto che il fascio laser fosse provenuto dalla Tribuna dei tifosi del Frosinone; pertanto, in virtù del valore di piena prova di quanto affermato dal Direttore di gara, nel suo referto ed avvalorato della integrazione di esso, resa, per telefono, al rappresentante A.I.A., presente nel Collegio, l’episodio non può considerarsi originato da un atto avvenuto in una abitazione privata, bensì sugli spalti, operando pienamente, riguardo ad esso, la normativa in tema di responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 14 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., a Sezioni Unite, sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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