F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EDOARDO SOLERI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI ROMA/INTERNAZIONALE DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 04.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EDOARDO SOLERI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI ROMA/INTERNAZIONALE DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 04.10.2016)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Roma/Internazionale, disputato in data 2 ottobre 2016 e valevole per il Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Edoardo Soleri la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, “al 33° del primo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A. (d’ora in avanti, “Società”), la quale - precisando come la stessa sia dotata di un rigoroso codice etico e comportamentale che ogni suo tesserato è tenuto a rispettare - sosteneva che la condotta tenuta dal Sig. Edoardo Soleri non sarebbe stata connotata dai caratteri della premeditazione e della violenza. Tale comportamento sarebbe, invece, qualificabile – a detta della Società – semplicemente come un fortuito “gesto disarticolato”, compiuto dal calciatore solo a protezione della propria posizione. La Società, pertanto, chiedeva la riduzione della sanzione irrogata al Sig. Soleri ad una sola giornata di squalifica ed, in via subordinata, la derubricazione della condotta oggetto del presente procedimento da violenta ad antisportiva, con conseguente riduzione della predetta sanzione da 3 a 2 giornate di squalifica. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20 ottobre 2016, sono presenti il Sig. Soleri, nonché gli Avv.ti Baldissoni e Conte, che si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, precisa come le immagini fornite dalla difesa della società ricorrente non siano utilizzabili ai fini di prova, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti necessari per l’ammissione di una prova televisiva. Fermo quanto sopra, nel merito, la Corte ritiene come il comportamento tenuto dal Sig. Soleri non presenti i requisiti di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. “b” C.G.S. e rileva come tale condotta sia stata posto in essere nell’ambito di un’azione di gioco. Ne consegue che tale comportamento dovrà essere valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. “a” C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la squalifica inflitta al calciatore Edoardo Soleri a 2 giornate effettive di gara, qualificando il comportamento del tesserato come antisportivo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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