F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. PAOLO FRANCIA E DEL DOTT. DOMENICO SCORSETTI DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. PAOLO FRANCIA E DEL DOTT. DOMENICO SCORSETTI DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016. Con ricorso ex art.43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (in prosieguo, per brevità, anche CGS) i Sigg.ri Francia Paolo e Scorsetti Domenico con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio, chiedevano l’annullamento della delibera del 15 Novembre 2016 del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (d’ora in poi “Lega Pro”) e previa sospensione della stessa, con la quale sono state indette, fra l’altro, le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei due Vice Presidenti della Lega, di otto Consiglieri di Lega e di due Consiglieri Federali di spettanza della Lega. La Lega Pro si costituiva in giudizio eccependo la piena legittimità del proprio operato e l’inammissibilità del ricorso. In data 11 Novembre 2016, uditi i legali dei ricorrenti e della lega, il Tribunale Federale Nazionale respingeva l’istanza cautelare di sospensione e fissava l’udienza per la discussione nel merito per il giorno 2 dicembre 2016. In data 21 Novembre 2016 la difesa dei ricorrenti con apposita istanza chiedeva a questa Collegio di ordinare l’esibizione del verbale integrale della riunione dell’Assemblea Elettiva regolarmente tenutasi in data 15 Novembre 2016. In data 29 novembre la Lega Pro depositava ulteriore memoria con la quale, nel dare atto che il Sig. Francia aveva ritirato la propria candidatura, insisteva nel rigetto del gravame. All’odierna udienza le parti hanno esposto varie considerazioni a sostegno delle proprie ragioni e si sono riportati integralmente agli scritti depositati. L’Avv. Di Cintio ha ribadito la necessità di acquisire copia del verbale dell’assemblea elettiva del 15 novembre. L’Avv. Valori si è opposto a tale istanza. Preliminarmente il Collegio, preso atto dell’avvenuto ritiro della candidatura del Sig. Francia, confermata anche in udienza dalla difesa dei ricorrenti ritiene il ricorso proposto dallo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ritiene, inoltre di non poter accogliere l’istanza di esibizione della riunione dell’Assemblea elettiva del 15 Novembre 2016 in quanto alcun rilievo può avere tale documento ai fini della decisione del presente procedimento, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di convocazione dell’assemblea elettiva della Lega Pro e della conferma dei componenti cooptati del Consiglio. Con riferimento, invece, al ricorso del Sig. Scorsetti, candidato, come da dichiarazione resa in udienza (manca in atti la formale candidatura del predetto) per la nomina a Consigliere Federale per la quota di spettanza della Lega Pro il collegio ritiene che lo stesso debba essere rigettato. Invero parte ricorrente richiama a conforto dei propri motivi di appello la decisione di questo Tribunale pubblicata con comunicato ufficiale n. 29/TFN – Sez. Disc. 2016/2017 del 28 Ottobre 2016 nel quale il Tribunale chiarisce che i termini per l’indizione dell’assemblea elettiva debbano essere fissati tenendo conto dei principi paritari e, in particolare, di un corretto e paritario confronto che consenta a tutti i candidati di effettuare un’adeguata campagna elettorale. Orbene nel caso di specie si ritiene di condividere l’eccezione formulata dalla difesa circa la circostanza che, proprio i rinvii disposti dalle precedenti decisioni di questo Tribunale hanno oggettivamente consentito – potenzialmente - l’espletamento di una adeguata campagna elettorale, tenuto conto che non può sostenersi la tesi che la campagna elettorale inizi solo nel momento in cui venga formalmente presentata la candidatura (anzi, al contrario, la formale candidatura spesso è diretta conseguenza dell’esito favorevole o sfavorevole della campagna elettorale). Il fatto che lo Scorsetti, pertanto, abbia presentato per la prima volta la propria candidatura in occasione delle elezioni del 15 Novembre non può condurre alla conseguenza che lo stesso non abbia avuto il tempo di svolgere un’adeguata campagna elettorale, giacché sin dall’assemblea elettiva del 22 Agosto era nota l’intenzione della Lega Pro di procedere a nuove elezioni, anche in ragione della scadenza del quadriennio olimpico. Sotto altro profilo parte ricorrente lamenta l’illegittimo funzionamento del consiglio Direttivo in quanto i Consiglieri cooptati non sono stati tempestivamente sostituiti, così come previsto dallo Statuto. Il motivo non è fondato. Parte ricorrente sostiene, infatti, l’illegittimità della deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo ha proceduto ad indire le elezioni per il giorno 15 Novembre 2016 in quanto adottata dalla Lega Pro con la presenza dei cd “consiglieri cooptati” che avrebbero dovuto essere considerati decaduti. Al riguardo si evidenzia, allo stato degli atti del presente procedimento, tra cui non é acquisito come detto il verbale dell’assemblea elettiva del 15 novembre 2016 - in quanto non attinente a questo procedimento ma al limite ad autonomo procedimento concernente lo svolgimento del procedimento elettivo non sindacabile in tale sede, che la sostituzione dei consiglieri cooptati è effettivamente avvenuta in data 15 Novembre alla prima assemblea utile conseguente all’indizione dell’assemblea elettiva del 22 Agosto giacché le due assemblee precedentemente previste sono state rinviate a seguito dei provvedimenti di sospensione disposti da questo Tribunale; né, d’altro canto alcuna espressa decadenza è prevista nello Statuto della Lega Pro nel caso in cui i cooptati non vengano tempestivamente sostituiti (né d’altronde potrebbe ipotizzarsi una paralisi totale dell’organo qualora i cd “cooptati” non vengano sostituiti nei termini ipotizzati dal ricorrente). Ad ogni buon conto deve evidenziarsi che, come sostenuto anche dalla difesa della Lega Pro, la delibera di indizione delle elezioni è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti richiesta dall’art. 22, comma 8 dello Statuto della Lega Pro, anche non considerando, a tal fine il computo dei “cooptati” P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dal Dott. Paolo Francia. Rigetta il ricorso proposto dal Dott. Domenico Scorsetti. Dispone incamerarsi le tasse versate.
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