F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 06 Dicembre 2016 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERRE JANVIER MBOCK, MARCO PONTRELLI e PANGRAZIO DI PIERO – (Fallimento Unione Triestina 20112 SSD ARL) – (nota n. 2872/743 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/TFN del 06 Dicembre 2016 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERRE JANVIER MBOCK, MARCO PONTRELLI e PANGRAZIO DI PIERO – (Fallimento Unione Triestina 20112 SSD ARL) - (nota n. 2872/743 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, visto il provvedimento che conferito impulso al procedimento 743 pf15/16 avente a oggetto: “Fallimento Società Unione Triestina 2012 SSD ARL: accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza di presupposti di applicabilità dell'art. 21 NOIF ed eventuali ulteriori violazioni connesse (Notizia Stampa del 02.02.2016)”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10.02.2016 al n. 743 pf15-16; visti i provvedimenti della Procura Generale dello Sport del 16 marzo 2016 e del 22 aprile 2016 con i quali sono state concesse due proroghe del termine per la conclusione delle indagini, entrambe di 40 giorni; vista la Relazione di indagine dei Collaboratori della Procura Federale e gli atti del procedimento che constano di una copiosa documentazione edita dagli Organi giudiziari e dalle interessanti informazioni apprese dalla Stampa, atti questi elencati in deferimento e puntualmente individuati; preso atto dell'excursus storico riferito all'organigramma della Unione Triestina 2012 SSD ARL in virtù del quale è stata rivisitata la successione di numerosi personaggi che hanno amministrato il sodalizio nella stagione 2012/2013 nel campionato di Eccellenza, e nelle stagioni 2013/2014; 2014/2015 e 2015/2016 nel campionato di serie D – Girone C, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega di riferimento; rilevato che in data 1 febbraio 2016 è stata emanata dal Tribunale di Trieste la Sentenza n. 6/2016 dichiarativa del fallimento della Unione Triestina 2012 SSD ARL, con nomina del Sig. Giuseppe Alessio Vernì in qualità di Curatore, coadiuvato dall’Avv. Enrico Guglielmucci dal 3 febbraio 2016; e che dalla documentazione acquisita attraverso la curatela fallimentare, i bilanci ufficiali depositati sono quelli al 30 giugno 2013 (primo bilancio depositato e approvato dopo la costituzione della Società avvenuta il 30 luglio 2012), al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2015 (quest’ultimo approvato nelle more della procedura concordataria avviata dal Tribunale di Trieste); mentre per causa dell’intervenuto fallimento la Società non ha portato a termine l’esercizio civilistico che si sarebbe chiuso il 30 giugno 2016; constatato che dall'analisi contabile è emerso che durante tutti gli esercizi, la gestione della Unione Triestina 2012 SSD ARL è stata caratterizzata da criteri privi dei requisiti di economicità non idonei a generare i flussi di cassa necessari a sopperire alle esigenze finanziarie di breve periodo, al punto che la deficitaria situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30 giugno 2015 aveva indotto i soci a deliberare, in data 30 settembre 2015, la richiesta di ammissione alla procedura di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, alla quale l’Unione Triestina 2012 SSD ARL era stata ammessa dal Tribunale di Trieste in data 1 ottobre 2015; preso altresì atto delle decisioni assunte dalla Giustizia sportiva e dalla ulteriore documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Trieste in danno dei soggetti richiamati in deferimento e facenti parte del sodalizio, dai quali si evincono profili di responsabilità tracciati per ciascun deferito; atteso che l’art. 21, comma 2 delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”; e preso atto del parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n. 21CF del 28 giugno 2007) secondo il quale la preclusione di cui all’articolo 21, comma 3, delle NOIF non può essere ritenuta automatica nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della Società sportiva di cui si è amministratori, presupponendo l’accertamento dei profili di colpa dei preposti che non deve necessariamente incidere ai fini del dissesto della Società, ma può concernere anche la sola scorrettezza di comportamenti nella gestione della Società in ambito sportivo; ritenuto che la documentazione in atti è idonea a far ritenere che nella specie gli incolpati, in ragione delle specifiche cariche e competenze o, comunque, delle funzioni di fatto esercitate, hanno svolto effettive funzioni gestionali e di controllo in ambito societario proprio nel biennio antecedente il fallimento, e conseguentemente hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (CU n. 36 CDN); preso atto del principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione; preso atto che non si procede a carico della Società Unione Triestina 2012 SSD ARL per la responsabilità diretta per le condotte ascritte ai suoi dirigenti, poiché, a seguito all’intervenuta dichiarazione di fallimento della Società, il 23 maggio 2016 il Presidente Federale ha deliberato la revoca dell’affiliazione all’Unione Triestina 2012 SSD ARL (Comunicato Ufficiale n. 394/A del 23 maggio 2016); vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 20 giugno 2016; atteso che in data 8 settembre 2016 è stato concluso un accordo con i signori Mattia Cergol e Andrea Puglia ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e che il Procuratore Generale dello Sport non ha formulato osservazioni al riguardo; preso atto che nonostante l'intervento di più notifiche in successivi tempi, non è stato possibile notificare la Comunicazione di Conclusione Indagini del 20 giugno 2016 al sig. Hamdi Mehmeti, per cui la posizione di quest’ultimo è stata stralciata ai fini della definizione del presente procedimento, con apertura di un nuovo procedimento avente a oggetto: “Stralcio del proc. 743 pf 15-16 della posizione del Sig. Hamdi Mhemeti, con l’inserimento nello stesso di copia integrale degli atti del proc. n. 743 pf 15-16”; preso atto che ai sensi dell’art. 32 quinquies comma 5 CGS, in successive date è stata correttamente notificata ai deferiti la Comunicazione di Conclusione Indagini del 20 giugno 2016 e che nessuno degli interessati, dopo la notifica del prescritto avviso, ha esercitato la facoltà di nominare un difensore, presentare memoria difensiva, né ha chiesto di essere sentito in merito alla qualificazione dei fatti operata dall'Ufficio nel termine assegnato; preso altresì atto che il Sig. Silvano Favarato, dopo la notifica del prescritto avviso, ha nominato quale difensore l’Avv. Filippo Paccagnella che ha presentato memoria difensiva in data 3 agosto 2016 e che il Procuratore Federale ha inviato intendimento di archiviazione della sola posizione del Sig. Favarato alla Procura Generale dello Sport per quanto di competenza, per cui in caso di non condivisione dell’intendimento di archiviazione si procederà con separato atto nei confronti del Sig. Favarato; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: il Sig. Pierre Janvier Mbock, che dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL è stato: in ambito civilistico consigliere delegato dal 13 marzo 2014 al 14 agosto 2014; socio unico dall’8 aprile 2014 al 30 settembre 2014; in ambito sportivo vice presidente nella stagione sportiva 2013/14 dal 18 marzo 2014 e vice presidente nella stagione sportiva 2014/15 fino al 13 ottobre 2014; con particolare riferimento alle condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A2, A3, A6, B1, B5, B7, B8, B13, B14, B15, C, D1, D2, D3, D6, D8, D9, E, F, G1 per le seguenti violazioni: - art. 1, comma 1, CGS all’epoca vigente (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto Federale per aver determinato la cattiva gestione della Società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalle cariche civilistiche e sportive, che il 30 giugno 2014 aveva contabilizzato una perdita di euro 483.745,70 ed esprimeva un patrimonio netto negativo per euro 432.481 e la cui struttura, che denotava un’incapacità di autofinanziamento dovuta a un non equilibrato rapporto tra costi e ricavi, non era idonea a generare i flussi di cassa necessari a sostenere le esigenze finanziarie della Società, per far fronte alle quali sarebbe stato, pertanto, necessario l’apporto di mezzi freschi da parte della proprietà all’origine della situazione che ne ha poi successivamente determinato il fallimento; - art. 1 bis, comma 5, CGS per non aver effettuato, in qualità di socio fino al 30 settembre 2014, gli apporti di capitale necessari a riequilibrare patrimonialmente la Società, che al 30 giugno 2014 aveva contabilizzato una perdita di euro 483.745,70 ed esprimeva un patrimonio netto negativo per euro 432.481, che aveva determinato l’azzeramento del capitale sociale e la configurazione della fattispecie prevista dagli art. 2482 e seguenti del codice civile, nella quale il sodalizio si sarebbe sempre trovato fino alla data del fallimento all’origine della situazione che ne ha poi successivamente determinato il fallimento; • il Sig. Marco Pontrelli, che dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL è stato in ambito civilistico amministratore unico dal 14 agosto 2014 al 23 dicembre 2015; socio unico dal 30 settembre 2014 alla data del fallimento; in ambito sportivo presidente nella stagione sportiva 2014/15 dal 13 ottobre 2014 e presidente nella stagione sportiva 2015/16 fino al 1° febbraio 2016; con particolare riferimento alle condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A3, A4, A6, B1, B6, B7, B8, B9, B14, B15, B16, B17, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E, F, G3, per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto Federale: per la cattiva gestione della Società, la cui struttura denotava un’incapacità di autofinanziamento dovuta a un non equilibrato rapporto tra costi e ricavi e non era idonea a generare i flussi di necessari a sostenere le esigenze finanziarie di breve periodo, per far fronte alle quali era, quindi, necessario l’apporto di mezzi freschi da parte della proprietà, all’origine della situazione di dissesto che ne ha determinato il fallimento; tale cattiva gestione è stata, peraltro, confermata: dal bilancio dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL al 30 giugno 2014 da lui approvato in qualità di socio unico e amministratore unico del sodalizio, chiuso con una perdita di euro 483.745,70 e un patrimonio netto negativo per euro 432.481, con il conseguente azzeramento del capitale sociale che aveva determinato il ricorrere della fattispecie prevista dagli art. 2482 e seguenti del codice civile; dal bilancio dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL al 30 giugno 2015 da lui approvato in qualità di socio unico e amministratore unico del sodalizio, chiuso con una perdita di euro 467.637 e un patrimonio netto negativo per euro 802.891; per avere con la propria gestione aggravato la situazione economica e finanziaria dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL anche durante l’esercizio 2015/2016, chiusosi anticipatamente il 30 gennaio 2016 in seguito alla dichiarazione di fallimento della Società effettuata dal Tribunale di Trieste, tanto che al 31 dicembre 2015 la Società aveva maturato una perdita di ulteriori euro 327.439,80, presentava un patrimonio netto negativo per euro 1.129.000 circa, che, rettificato per effetto delle rinunce ai crediti da parte di alcuni finanziatori per euro 398.798, si sarebbe attestato sul valore negativo di euro 730.000 ai quali aggiungere passività latenti per euro 214.000 circa; - art. 1 bis, comma 1, CGS per non avere effettuato, in qualità di socio unico, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; - art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della carica ricoperta nella Società dal Sig. Silvano Favarato per effetto della procura per la gestione ordinaria della Società da lui conferitagli in data 24 dicembre 2014; il Sig. Pangrazio Di Piero, che dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL è stato: in ambito civilistico amministratore di fatto durante la stagione sportiva 2014/15 dal 30 settembre 2014 e durante la stagione sportiva 2015/16 fino alla data del fallimento, nonché socio di fatto dal 30 settembre 2014, data nella quale il sig. Marco Pontrelli ha acquistato le quote sociali dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL al prezzo di euro 52.500; in ambito sportivo amministratore delegato nella stagione sportiva 2014/15 dal 30 gennaio 2015 e amministratore di fatto nella stagione sportiva 2015/16 fino alla data del fallimento, in particolare per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A3, A6, B1, B7, B14, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E, F, G4, per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS nella stagione 2015/16, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF: per la cattiva gestione della Società, in quanto amministratore delegato dal 30 gennaio 2015 e di fatto fino alla data del fallimento, la cui struttura, denotava una chiara incapacità di autofinanziamento dovuta a un non equilibrato rapporto tra costi e ricavi, non era idonea a generare i flussi di necessari a sostenere le esigenze finanziarie di breve periodo, per far fronte alle quali sarebbe stato, quindi, necessario l’apporto di mezzi freschi da parte della proprietà, all’origine della situazione di dissesto che ne ha determinato il fallimento; tale cattiva gestione è stata, peraltro, confermata: dal bilancio al 30 giugno 2014, chiuso con una perdita di euro 483.745,70 e un patrimonio netto negativo per euro 432.481, con il conseguente azzeramento del capitale sociale che aveva determinato il ricorrere della fattispecie prevista dagli art. 2482 e seguenti del codice civile; dal bilancio al 30 giugno 2015 chiuso con una perdita di euro 467.637 e un patrimonio netto negativo per euro 802.891; per avere con la propria gestione aggravato la situazione economica e finanziaria dell’Unione Triestina 2012 SSD ARL anche durante l’esercizio 2015/2016, chiusosi anticipatamente il 30 gennaio 2016 in seguito alla dichiarazione di fallimento della Società del Tribunale di Trieste, tanto al 31 dicembre 2015 la Società aveva maturato una perdita di ulteriori euro 327.439,80, presentava un patrimonio netto negativo per euro 1.129.000 circa, che, rettificato per effetto delle rinunce ai crediti da sua e dei suoi familiari per euro 398.798, si sarebbe attestato sul valore negativo di euro 730.000 ai quali aggiungere passività latenti per euro 214.000 circa; - art. 1 bis, comma 1 CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS, per non avere effettuato, in qualità di socio di fatto, gli apporti di capitale necessari a risanarla finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; - art. 1 bis, comma 1 del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, in relazione all’art. 37 delle NOIF per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della propria carica di amministratore delegato ricoperta nella Società nella stagione sportiva 2015/16. Le memorie Nessuno dei deferiti depositava memorie a discolpa. Il dibattimento Constatato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento e della convocazione per la riunione del 25/11/16 nei confronti del Sig. Pierre Janvier Mbock, la Procura non si opponeva allo stralcio della relativa posizione. Per gli altri due deferiti Sig.ri Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero, il Procuratore Federale concludeva chiedendo la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ciascuna posizione. Nessuno compariva per i deferiti. I motivi della decisione Con provvedimento del 30/11/2016 pubblicato nel C.U. n. 35/TFN - Sezione Disciplinare del 30/11/16, il Tribunale ha disposto lo stralcio della posizione del Sig. Pierre Janvier Mbock, con rimessione degli atti alla Procura Federale, a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento e della convocazione per la riunione del 25/11/16. L'analisi viene pertanto limitata alla posizione degli altri due deferiti, Sig.ri Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero, per i quali il Tribunale ritiene di affermare il giudizio di colpevolezza. Il quadro riferito alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare N. 743 pf 15/16 avente a oggetto: “Fallimento Società Unione Triestina 2012 SSD ARL”, al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all’excursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C., anch’essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale, può ritenersi esaustivo ai fini della contestazione in esame. Infatti è stato ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento, siano state svolte condotte che si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con il dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Triestina sia stata gestita secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della Co.Vi.So.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione al procedimento. Consegue che tutte le risultanze documentali, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle violazioni ascritte in danno dei due soggetti prevenuti. In sintesi e secondo la proiezione federale, nei periodi anteriori al fallimento del sodalizio, la gestione della Società Triestina venne svolta attuando criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo. Da tale presupposto cardine trae spunto la peculiare valutazione del comportamento attuato dai deferiti per il quale si conviene con la specifica motivazione di accusa svolta dalla Procura Federale, che traslata nel compendio federale e collocata in relazione al dettaglio delle posizioni, conduce all'accoglimento della sanzione chiesta per ciascun deferito poiché perfettamente pertinente e assolutamente congrua. Sig. Marco Pontrelli, in virtù delle cariche descritte in deferimento e per le motivazioni ivi dedotte, si è reso responsabile in ambito sportivo della violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto Federale per la cattiva gestione della Società; art. 1 bis, comma 1, del CGS per non avere effettuato, in qualità di socio unico, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; art. 1 bis., comma 1 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali della carica ricoperta nella Società dal Sig. Silvano Favarato per effetto della procura per la gestione ordinaria della Società da lui conferitagli in data 24 dicembre 2014; Sig. Pangrazio Di Piero, in virtù delle cariche descritte in deferimento e per le motivazioni ivi dedotte, si è reso responsabile in ambito sportivo della violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, comma 1, del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del CGS nella stagione 2015/16, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per la cattiva gestione della Società; art. 1 bis, comma 1, del CGS anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 5 del CGS, per non avere effettuato, in qualità di socio unico di fatto, gli apporti di capitale necessari a risanare la Società finanziariamente e, quindi, a evitarne il conseguente fallimento; art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 37 delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della propria carica di amministratore delegato ricoperta nella Società nella stagione sportiva 2015/2016. Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone lo stralcio della posizione del Sig. Pierre Janvier Mbock e rimette i relativi atti alla Procura Federale; delibera di infliggere: al Sig. Marco Pontrelli, anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); al Sig. Pangrazio Di Piero, anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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