F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 06 Dicembre 2016 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CANDOTTI (all’epoca dei fatti SLO – Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria della Società Calcio Padova Spa), GIUSEPPE BERGAMIN (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa – (nota n. 4551/106 pf16-17 GT/cc del 27.10.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 06 Dicembre 2016
(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CANDOTTI (all’epoca dei fatti SLO – Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria della Società Calcio Padova Spa), GIUSEPPE BERGAMIN (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 4551/106 pf16-17 GT/cc del 27.10.2016).
La Procura Federale con provvedimento del 27.10.2016 ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Massimo Candotti, all’epoca dei fatti S.L.O. (Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria) della Società Calcio Padova Spa; - il Sig. Giuseppe Bergamin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante del Calcio Padova Spa; - la Società Calcio Padova Spa, per rispondere: - il Sig. Massimo Candotti, all’epoca dei fatti S.L.O. (Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria) della Società Calcio Padova Spa, della violazione dell’art. 1 bis co.1 del CGS, posto in relazione all’art. 11 del CGS, così come integrato quest’ultimo dalle direttive contenute nel Titolo III del vigente Manuale Licenze U.E.F.A., ovvero, sia, del generale di dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di osservare e rispettare le norme federali, sia, degli specifici compiti connessi al proprio incarico funzionale, quale soggetto funzionalmente delegato dalla Società Calcio Padova Spa, a intrattenere rapporti con la tifoseria patavina e con il compito istituzionale precipuo, tra gli altri, di sensibilizzare i tifosi verso i valori sportivi (rispetto dell’avversario, fair play, antirazzismo etc., giusto quanto indicato nel richiamato Titolo III del vigente Manuale Licenze U.E.F.A.), per avere omesso, in occasione della gara amichevole Lazio-Padova disputata in data 20/07/16 presso lo stadio “Zandegiacomo” sito in Auronzo di Cadore (BL), di assumere ogni e più opportuna iniziativa e/o intervento finalizzati a prevenire ad evitare che durante lo svolgimento della prima frazione di gioco e per un tempo continuativo di circa 20 minuti, un gruppo di tifosi patavini (circa 150/200) presenti sugli spalti del predetto impianto sportivo, prendesse di mira il calciatore di colore della S.S. Lazio 1900 Spa, Sig. Keita Diao Baldè, intonando all’indirizzo dello stesso, ogni qualvolta in possesso del pallone, cori e grida dal contenuto offensivo ed espressione di discriminazione razziale in quanto arrecanti insulto per motivi di razza e colore (ululati, “buu” e offese varie legate al colore della pelle); - il Sig. Giuseppe Bergamin, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante del Calcio Padova Spa, sotto il profilo di una responsabilità disciplinare, della violazione dell’art. 1 bis, co. 1, del CGS, ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, dei sopra narrati fatti - rilevanti ex art. 11 co. 3 del CGS - occorsi durante la gara amichevole Lazio/Padova disputata in data 20/07/2016 presso l’impianto sportivo “Zandegiacomo” sito in Auronzo di Cadore (BL); - la Società Calcio Padova Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2, e 11, co. 3, del CGS, per le violazioni, rispettivamente, ascritte al proprio Presidente e tesserato. I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per tutti i deferiti. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Massimo Candotti, Giuseppe Bergamin e la Società Calcio Padova Spa, tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Massimo Candotti, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per Giuseppe Bergamin, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Calcio Padova Spa, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), oltre alla chiusura del settore “Tribuna Fattori” dello Stadio Euganeo di Padova per 2 (due) turni di campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e 1 (uno) turno]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Massimo Candotti, inibizione giorni 40 (quaranta); - per Giuseppe Bergamin, inibizione giorni 20 (venti); - per la Società Calcio Padova Spa, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre alla chiusura del settore “Tribuna Fattori” dello Stadio Euganeo di Padova per 1 (uno) turno di campionato, nello specifico per la gara Calcio Padova Spa – Sudtirol. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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