CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 53 del 27/10/2016 – U.C. Montecchio Maggiore s.r.l. e altri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 53 del 27/10/2016 – U.C. Montecchio Maggiore s.r.l. e altri/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Attilio Zimatore - Presidente Gabriella Palmieri - Relatore Enrico Del Prato Oreste Michele Fasano Silvio Martuccelli - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 46/2016, presentato, in data 5 agosto 2016, dall’U.C. Montecchio Maggiore s.r.l. e dai Signori Damiano Pilan, Marco Andretti e Sebastiano Cogo, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Jacopo Tognon, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti e dall’avv. Stefano La Porta, e la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio, avverso la sentenza emessa dalla Corte Sportiva d’Appello - Sezione III - della FIGC, nella riunione del 1° giugno 2016 (C.U. 156/CSA), pubblicata, con le motivazioni, in data 15 luglio 2016 (C.U. 002/CSA), che ha respinto il ricorso dell’U.C. Montecchio Maggiore e confermato le sanzioni della squalifica, rispettivamente, fino al 31 marzo 2017 del calciatore Damiano Pilan; fino al 30 novembre 2016 del calciatore Sebastiano Cogo e fino al 31 ottobre 2016 del calciatore Marco Andretti, inflitte a seguito della gara del campionato Juniores Dilettanti Castel del Piano 1966 contro Montecchio Maggiore, svoltasi il 18 maggio 2016 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – C.U. n. 333 del 19 maggio 2016); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza dell’11 ottobre 2016, gli avvocati Jacopo Tognon per i ricorrenti, nonché l'avv. Andrea Ferrari per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Stefano La Porta; udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Gabriella Palmieri. Ritenuto in fatto I. Con ricorso ex art. 12-bis dello Statuto CONI, in data 22 luglio 2015, l’U.C. Montecchio Maggiore s.r.l., nonché occorrendo per i Signori Damiano Pilan, Marco Andretti e Sebastiano Cogo, ha chiesto, in via principale, di annullare la sentenza emessa dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata con la motivazione il 15 luglio 2016, per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, a) rimettere le parti e la causa avanti la Corte Sportiva d’Appello FIGC in diversa composizione; ovvero b), in accoglimento dei motivi di appello proposti avverso la decisione del Giudice Sportivo d’Appello - III Sezione - FIGC, assunte, se del caso, le attività istruttorie articolate nel ricorso odierno, annullare le sanzioni irrogate ai ricorrenti, ovvero, previa corretta qualificazione giuridica del fatto, rideterminare la sanzione in misura ulteriormente ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice, secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza. Le ragioni di diritto sostenute dal ricorrente saranno illustrate ed esaminate per quanto occorra nella motivazione di questa decisione. II. Con memoria datata 11 agosto 2016 si è costituita la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’ l’U.C. Montecchio Maggiore s.r.l., nonché dai Signori Damiano Pilan, Marco Andretti e Sebastiano Cogo, perché infondato in fatto e in diritto, vinte le spese. Gli argomenti e le eccezioni forniti dalla FIGC a sostegno di dette conclusioni saranno riportati – per quanto possa occorrere – nella motivazione di questa decisione. Considerato in diritto 1. - Il ricorso proposto dall’U.C. Montecchio Maggiore s.r.l., nonché dai Signori Damiano Pilan, Marco Andretti e Sebastiano Cogo, va rigettato. Con il primo motivo di ricorso, sebbene sia articolato come violazione di norme regolamentari, violazione e mancata applicazione dell’art. 35 del CGS della FIGC e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, si chiede, in sostanza, un riesame dei fatti attraverso una descrizione degli stessi alternativa a quella acclarata con il referto arbitrale, come osservato anche dalla difesa della FIGC. In considerazione della norma di cui all’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, in base alla quale il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, tale motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto volto a sindacare gli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito e perché articolato su doglianze dirette esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. Non può, pertanto, prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. In base alla giurisprudenza consolidata di questo Collegio di Garanzia (decisione n. 58/2015 Sezioni Unite, SEF Torres c. FIGC; n. 16/2015, Sezioni Unite, Giordani c. FIGC), non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce, quindi, alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione. Il referto espressamente indica, a carico dei tre giocatori, una serie di comportamenti particolarmente gravi e scorretti nei confronti del direttore di gara, peraltro, non contestato, “a parte qualche dettaglio linguistico”, dai tre calciatori squalificati, come risulta dal riferimento al contenuto del reclamo presentato avverso la decisione di prime cure del Giudice sportivo richiamato dalla Corte Sportiva d’Appello e anche dalla memoria della FIGC. Tale ricostruzione dei fatti è stata evidentemente ritenuta dal Giudice d’Appello prova sufficiente per confermare la sanzione inflitta ai tre calciatori; né evidentemente questo Collegio può sindacare l’autonomo apprezzamento di merito svolto dal giudice, sulla base di elementi di prova sicuramente genuini e non viziati. E’ evidente che con tale censura si intende in realtà riprodurre, in questa sede di legittimità, un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla sua idoneità a costituire il fondamento della decisione impugnata. Il che, come si è detto, non può avvenire, avendo, peraltro, la Corte con adeguata motivazione fatto riferimento alla portata probatoria “fidefaciente” del referto arbitrale, ritenuto chiaro nell’attribuire la condotta sanzionata alle persone dei ricorrenti (decisione n. 43/15 Gabrielli c. FIGC). 2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 16.1 e 19.4, lett a) e d), del CGS della FICG, e dell’art. 34.5; nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il motivo è infondato, poichè, sebbene sintetica ed essenziale, in ossequio al principio di celerità e di economicità al quale è improntata la giustizia sportiva, la motivazione della decisione impugnata è congrua e sufficiente, anche con riferimento alla linearità della fattispecie posta al suo esame e non essendo stata posta in discussione la qualificazione giuridica della fattispecie, come risulta dal reclamo proposto dalla società odierna ricorrente (doc. n. 5 del fascicolo di parte) e come sottolineato dalla difesa della FIGC. 3. - Con il terzo e con il quarto motivo, che possono essere riepilogati insieme per la loro connessione logica, i ricorrenti eccepiscono l’omessa valutazione delle circostanze attenuanti in relazione all’art. 16.1 CGS FIGC; contraddittorietà e lacunosità delia motivazione (terzo motivo) e violazione e falsa applicazione dell’’art. 16.1 CGS FIGC sotto il profilo dell’errato esame della gravità dei fatti e secondo il criterio della proporzionalità e della ragionevolezza, al fine di ottenere una riduzione delle squalifiche comminate. Anche questi due motivi sono infondati. Il Collegio può procedere, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, all’esame solo dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie, alle vicende in esame. Passando ora al merito della questione, il Collegio di Garanzia ritiene che la sanzione irrogata sia senz’altro in sintonia con il capo di incolpazione. La consistenza e le modalità con cui si sono esternate le condotte dei ricorrenti - emerse senza incertezze nel corso del procedimento - inducono a ritenere corrette le sanzioni irrogate in relazione al fatto per come è stato accertato e, come è noto, il Collegio non può procedere a nuovo o diverso accertamento in merito. La qualificazione giuridica del fatto – che, invece, è soggetta alla valutazione in ultimo grado sportivo del Collegio di Garanzia - non è irragionevole, e certamente non se ne può desumere la illegittimità affermando, come fa il ricorrente, che in altri casi più gravi la sanzione sarebbe stata più lieve. Il Collegio non ha titolo a esaminare tali diversi casi: ma è certo che, se in tali diversi casi si fosse adottata una sanzione indebitamente lieve, ciò non giustifica la ripetizione di una erronea valutazione assai tollerante di comportamenti che, in particolare ove provenienti da giovani atleti, costituiscono l’esatto contrario delle regole di correttezza cui sin dall’inizio tutti gli sportivi devono ispirarsi (decisione n. 9/15, Cerciello c. FIGC). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 ottobre 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Gabriella Palmieri Depositato in Roma in data 27 ottobre 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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