CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 57 del 08/11/2016 – Bruno Iovino/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 57 del 08/11/2016 – Bruno Iovino/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE Composta da Attilio Zimatore - Presidente Patrizia Ferrari - Relatrice Oreste Michele Fasano Silvio Martuccelli Vincenzo Nunziata - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2016, presentato, in data 23 luglio 2016, dal Sig. Bruno Iovino, nato ad Avellino (AV) il 9 luglio 1961 e residente in Mercogliano (AV), alla via XXV Aprile n. 6, rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Cesare Di Cintio (C.F.: DCNCSR72L01A7940) del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via Tasso n. 31 (PEC cesare.dicintio@bergamo.pecavvocati.it), - ricorrente nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. (C.F. 05114040586, P .IVA 01357871001), in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Federale Dott. Carlo Tavecchio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14 (fax 06.84912440 — pec: segreteria.fed@pec.figc.it), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno (MDG LGU 47S03 F1501H) e Letizia Mazzarelli (MZZ LTZ 62M56 H501 J), presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 58 (PEC: luigi.medugno@pec.it; letizia.mazzarelli@pec.it); - resistente avverso il Comunicato Ufficiale n. 146 emesso dalla Corte Federale D'Appello — I Collegio, in data 23 giugno 2016 (doc. 1), e il Comunicato Ufficiale n. 139 emesso dalla Corte Federale d'Appello - I Collegio, in data 10 giugno 2016 (doc. 2), che, ex art. 16, comma 1, CGS, ha confermato la sanzione inflitta al Sig. Bruno lovino nell'inibizione per mesi 6 (sei). Visti gli scritti difensivi e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell'udienza del 15 settembre 2016, l'avv. Andrea Scalco, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la parte ricorrente; l'avv. Luigi Medugno e l’avv. Matteo Annunziata, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la Federazione intimata; il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di Consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Patrizia Ferrari. Ritenuto in fatto Risulta dagli atti di giudizio che, con atto prot. n. 4424/430pf13-14/AM/ma del 5 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva innanzi a codesto Tribunale Federale Nazionale — sezione disciplinare, il Sig. Bruno Iovino per "violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1 (testo previgente), ora trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 10, del C.G.S. per aver percepito, quale Segretario Generale dell'A. S. G. Nocerina s.r.l., nelle stagioni sportive comprese tra il 2009-10 e il 2010-11 compensi in nero per euro 7.716,00 dalla TRADING COMPANY 2 s.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a 3 FAIELLA Alfonso"; in data 19.11.2015 il Tribunale Federale Nazionale — sezione disciplinare, comunicava alle parti la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 17.12.2015, successivamente rinviata all'11.02.2016 ed ulteriormente riaggiornata al 28.04.2016. Con decisione pubblicata sul sito della FIGC, in data 11.05.2016 n. 78/TFN, il Tribunale Federale Nazionale condannava il sig. Iovino a mesi 6 (sei) di inibizione; avverso la richiamata decisione n. 78/TFN il sig. Iovino, in data 23.05.2016, depositava reclamo. All’esito dell’udienza di discussione, in data 10 giugno 2016, la Corte Federale di Appello confermava l'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Bruno Iovino. Con il ricorso all’esame la difesa dell’interessato impugnava il citato comunicato ufficiale, eccependo quanto segue. 1- Falsa e/o erronea applicazione dell'art. 34 bis Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C. Sosteneva al riguardo il Iovino che, dalla data di esercizio dell'azione disciplinare (05.11.2015) alla data di sospensione dei termini (11.02.2016), risultavano trascorsi ben 98 giorni, con superamento, dunque, del termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis C.G.S. F.I.G.C.; 2- falsa e/o erronea applicazione dell'art. 25 C.G.S. e dell'art. 45 C.G.S. CONI. Riteneva, al riguardo, erronea la decisione assunta dal decidente in ordine all’applicazione, ai fatti oggetto di controversia dedotti nel giudizio, dell’art. 45, comma 3, lettera b), C.G.S. CONI, dovendosi ricondurre, invece, la fattispecie all’esame all'art. 45, comma 1, lettera d). Affermava, a tal fine, che l'art. 45, comma 3, lettera b), al quale fa riferimento la Corte Federale d'Appello, non si riferisce a violazioni in materia gestionale ed economica, bensì ad illeciti amministrativi, situazione non ricorrente, ad avviso della difesa, nel caso di specie. Riteneva, pertanto, prescritta l'azione disciplinare nei confronti del sig. Bruno Iovino perfezionata, a suo avviso, oltre il termine della quarta stagione sportiva, di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), con conseguente improcedibilità del giudizio; 3- violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S. F.I.G.C. in vigore all'epoca dei fatti, ora 32 quinquies, comma 3, C.G.S. F.I.G.C. Sosteneva, al riguardo, che l'intero procedimento risulterebbe viziato, in quanto tutti gli atti e/o documenti raccolti dalla Procura Federale, successivamente alla data del 19.02.2014, avrebbero dovuto essere stralciati dal fascicolo processuale. Rilevava che la normativa introdotta nel "nuovo" codice di giustizia riserva un trattamento più favorevole al deferito e, quindi, per il principio del favor rei, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 32 quinquies, comma 3, C.G.S. F.I.G.C. Sosteneva che le indagini erano iniziate il giorno 20.01.2014 e che, pertanto, sulla scorta dell'attuale codice di giustizia F.I.G.C., avrebbero dovuto concludersi entro il 19.02.2014. Conseguentemente, risultando il procedimento viziato, tutti gli atti e/o i documenti raccolti dalla Procura Federale, successivamente alla data del 19.02.2014, avrebbero dovuto essere stralciati dal fascicolo processuale; 4- omessa motivazione e/o carenza di motivazione in merito all’applicazione dell'art. 94, comma 1, delle NOIF. Evidenziava che l'art. 94, comma 1, delle NOIF vieta unicamente "accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità". La norma non risulterebbe, pertanto, applicabile al caso all’esame, consistente, ad avviso della difesa dell’interessato, in un mero rimborso spese. Ricordava la difesa che il signor Iovino Bruno aveva conseguito apposito certificato nel 2009 ed aveva sottoscritto apposito contratto di consulenza con la Trading Company 2 s.r.l., poi rinnovato per la stagione successiva; il fatto stesso che, in data 12 agosto 2010, era stato trasmesso alla FIGC l'apposito modulo 11 -A-TIT III — Delegato per la sicurezza, conferiva all'intera vicenda il connotato di "data certa". Relativamente alla titolarità della rappresentanza della Trading Company sottolineava la difesa che ciò che rilevava non era tanto il potere di rappresentanza in capo al sig. Citarella Giovanni, quanto piuttosto il fatto che il Signor Iovino avesse in buona fede sottoscritto il contratto e successivamente ricevuto quanto pattuito. Rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare: dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio e per l'effetto annullare la decisione impugnata e dichiarare estinto il procedimento con tutte le conseguenze ad esso connesse; in via pregiudiziale: in accoglimento delle eccezioni processuali, dichiarare l'inammissibilità e/o l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti con conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento notificato a carico del Sig. Iovino; in via principale: in accoglimento del ricorso, riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, prosciogliere il Sig. Bruno Iovino dalle imputazioni ascritte; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il collegio ritenesse fondato il deferimento, ridurre la pena al minimo editale e comunque nella misura già scontata, con la possibilità di convertire la stessa in sanzione pecuniaria; In ogni caso: condannare la controparte al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento. Con articolata memoria si è costituta in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e, nel merito, infondato in fatto e diritto. Con memoria del 5.9.2016, la difesa di Iovino ha precisato la propria posizione, confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti. All’udienza del 15 settembre 2016, la difesa del Iovino insisteva per l’accoglimento delle conclusioni in atti. La Procura Generale dello Sport presso il Coni interveniva nel giudizio, concludendo per l’inammissibilità dell’ultimo motivo di gravame e, per il resto, per il rigetto del gravame, ritenuto infondato. Il rappresentante della Federazione rimarcava la posizione già espressa in atti. Il Collegio, all’esito dell’udienza del 15 settembre 2016 e della successiva camera di consiglio, ha trattenuto il ricorso per la decisone. Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso, come riferito in parte fattuale, sostiene il ricorrente l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare da cui ha tratto origine il fatto per cui è giudizio, atteso che dalla data di esercizio dell'azione disciplinare (05.11.2015) alla data di sospensione dei termini (11.02.2016), da parte del giudicante, risultavano trascorsi ben 98 giorni, con superamento, dunque, del termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis C.G.S. F.I.G.C. Ritiene, al riguardo, il Collegio non meritevole di accoglimento il richiamato motivo per le ragioni che seguono. Come, peraltro, riferito dalla Federazione resistente e risultante dalla documentazione in atti, in data 17.12.2015 si è tenuta la prima udienza del procedimento in parola; in quella occasione il TFN, preso atto del deposito di un patteggiamento, ex art. 23 CGS, ha decretato una prima sospensione del procedimento, rinviando l'udienza all'11.2.2016 (cfr. verbale ud. 17.12.2015). All’epoca, infatti, ogni accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 23 CGS, doveva essere trasmesso alla Procura Generale del CONI, che avrebbe potuto formulare osservazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla congruità della sanzione concordata. Una seconda sospensione di 60 giorni è stata disposta - su richiesta di alcuni deferiti - per consentire l'acquisizione, dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, di copia degli assegni in contestazione (cfr. ordinanza dell'11.2.2016). Non risulta vi sia stata contestazione al momento delle sospensioni. Dunque, al netto dei due provvedimenti sospensivi emessi dal TFN, il giudizio di primo grado si è svolto nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 34 bis del CGS FIGC. Con la seconda censura, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dell'azione, ex art. 45 CGS CONI, affermando che la percezione di compensi in nero, da parte della società di appartenenza, non costituirebbe una violazione in materia gestionale ed economica (che può essere sanzionata sino al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarla) e che, pertanto, il potere della Procura di esercitare l'azione si sarebbe estinto al termine della quarta stagione successiva (30.6.2015). Per le ragioni che seguono, detta doglianza appare priva di pregio. Evidenzia, innanzitutto, il Collegio che il comportamento posto in essere dallo Iovino rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 8 del CGS FIGC, rubricato "violazioni in materia gestionale ed economica”, come, del resto, risulta dai capi di contestazione indicati nell'atto di deferimento; poiché l'ultimo assegno è stato emesso nella stagione sportiva 2010/2011 (12.8.2010), ai sensi degli artt. 25 CGS FIGC e 45 CGS CONI, il potere di sanzionare la condotta in parola si sarebbe prescritto il 30 giugno 2017. Quanto al terzo motivo, l'odierno ricorrente sostiene che la Procura Federale avrebbe dovuto concludere l'attività inquirente entro il 19.2.2014, in ossequio al termine di quaranta giorni dall'iscrizione della notitia criminis previsto dall'art. 32 quinquies, comma 3, del CGS FIGC. Ritiene, al riguardo, il Collegio che risulterebbe contrario ad ogni principio giuridico l’applicazione retroattiva del nuovo termine di 40 giorni previsto dal codice entrato in vigore successivamente all’avvio dell’attività di indagine. Ricorda, invece, il Collegio che, ai sensi dell'art. 32, comma 11, del CGS vigente all'epoca dei i fatti, "le indagini relative a fitti denunciali nel periodo... 1° gennaio – 30 giugno (dovevano) concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva". Nel caso di specie, l'inizio delle indagini risale al 20.1.2014, a seguito dell'acquisizione - in data 9.1.2014 - di articoli di stampa relativi al procedimento penale che ha coinvolto i vertici della Nocerina e dunque la Procura doveva concludere la propria attività (come effettivamente è stato) entro il 31 dicembre 2014. Anche la esaminata doglianza è, dunque, da rigettare. Quanto, infine, alla asserita erroneità della decisione, nel punto in cui omette di considerare che l'importo complessivo di euro 7.716,00, ricevuto dalla società Trading Company 2 s.r.l. (tramite gli assegni bancari in date 1.10.2009, 24.11.2009 e 12.8.2010), costituirebbe un mero rimborso spese e che, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna violazione degli artt. 8 CGS FIGC e 94 NOIF, che farebbero riferimento solo a "compensi, premi ed indennità" percepiti in violazione della normativa federale o in misura superiore a quanto pattuito nel contratto, si limita il Collegio a rilevare che la questione, così come impostata, importerebbe la valutazione di elementi frutto di istruttoria che hanno già costituito oggetto di approfondita ponderazione da parte del giudicante. I giudici di merito hanno motivatamente disatteso la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta, secondo la quale il signor Iovino, già Segretario Generale del club, avrebbe ricevuto le somme in parola a titolo di mero ristoro delle spese sostenute nell'esercizio dell'ulteriore attività di Delegato della Sicurezza. Premesso, dunque, che non è riscontabile l’asserita omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, deve il Collegio ricordare che una rivisitazione delle risultanze istruttorie risulta, allo stato, preclusa. Si richiama, al riguardo, la posizione espressa in analoghe fattispecie dal Collegio di Garanzia secondo la quale “… tutte le doglianze ... in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il ... contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame” (cfr. Collegio di Garanzia, S.U., 3.12.2015, n. 63). La doglianza di parte resistente è, dunque, inammissibile. Non si ravvisano, infine, ragioni per modificare la decisione assunta con riferimento alla sanzione inflitta, che appare congrua rispetto agli addebiti contestati. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio dichiara, nei termini di cui sopra, in parte inammissibile il ricorso. Respinge per il resto. Le spese a carico del ricorrente vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 settembre 2016. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Patrizia Ferrari Depositato in Roma in data 8 novembre 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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