CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 59 del 07/12/2016 – Ugo Lopez/Federazione Italiana Tennis

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 59 del 07/12/2016 – Ugo Lopez/Federazione Italiana Tennis IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Giovanni Iannini - Relatore Cristina Mazzamauro Laura Santoro Alfredo Storto - Componenti ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2016, presentato, in data 7 ottobre 2016, dal sig. Ugo Lopez, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Paparella; contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Pellegrino; per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) n. 17/2016 del 2 settembre 2016, comunicata in data 7 settembre, che, nel respingere il reclamo del ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 23/2106 del 20 aprile 2016, la quale ha irrogato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione dall'attività di Giudice Arbitro per un periodo pari a 90 giorni, oltre all'ammenda di € 2.000,00, per l’asserita violazione dell'art. 1 del regolamento di Giustizia FIT, con riferimento agli artt. 1, 3, 6, 65, 66, 70 e 96 del vigente R.U.G., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 41bis, lett. i, del ripetuto Regolamento di Giustizia; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 7 dicembre 2016, l’avv. Giuseppe Paparella (in collegamento telematico sulla piattaforma Microsoft Skype), per il ricorrente, ing. Ugo Lopez; l’avv. Ciro Pellegrino, per la resistente FIT, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, all’uopo delegata dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Giovanni Iannini. La Sezione, visti tutti gli atti di causa, ritiene necessario, ai fini della decisione, acquisire dalla Federazione resistente tutti gli atti e provvedimenti di ogni precedente grado di giudizio, ivi compresi gli atti di deferimento. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Ordina alla Federazione Italiana Tennis, in persona del Presidente pro tempore, di provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza. Fissa l’udienza di discussione in data 11 gennaio 2017, a partire dalle ore 15:00. Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 dicembre 2016. Il Presidente F.to Dante D’Alessio Il Relatore F.to Giovanni Iannini Depositato in Roma in data 7 dicembre 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
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