FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PALMERI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 79/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PALMERI - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1338 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. MARCO PALMERI avente ad oggetto la seguente condotta: MARCO PALMERI, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto l’attività di allenatore della società A.S.D. NASITANA pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle gare NASITANA – TREESSE BROLO del 27/09/2015, MAMERTINA – NASITANA del 04/10/2015 e NASITANA – N.R. PATTI dell’11/10/2015, regolarmente tesserato per la società A.S.D. NASITANA, come da tabulato del Settore Tecnico;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARCO PALMERI;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. MARCO PALMERI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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