FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 80/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MENICHELLI – ZANDRI – ASD PRO CALCIO TOR SAPIENZA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 80/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MENICHELLI - ZANDRI - ASD PRO CALCIO TOR SAPIENZA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1204 pf 15-16 adottato nei confronti dei Sig.ri DAMIANO MENICHELLI, GIANMARCO ZANDRI e della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA avente ad oggetto la seguente condotta: DAMIANO MENICHELLI, calciatore della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver, al termine della partita ALBALONGA – TOR SAPIENZA del 1° maggio 2016 valevole per i play out del Campionato Allievi Regionali Elite, aggredito fisicamente con calci e pugni il calciatore della squadra avversaria Francesco DI BIAGI, tentando di colpire anche altri giocatori avversari; GIANMARCO ZANDRI, calciatore della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver, al termine della partita ALBALONGA – TOR SAPIENZA del 1° maggio 2016 valevole per i play out del Campionato Allievi Regionali Elite, aggredito fisicamente con calci e pugni il calciatore della squadra avversaria Francesco DI BIAGI; A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA, per responsabilità oggettiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri DAMIANO MENICHELLI, GIANMARCO ZANDRI e ALTEMIZIO ARMENI in qualità di Presidente della società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. DAMIANO MENICHELLI, di 4 giornate di squalifica per il Sig Gianmarco ZANDRI e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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