FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 81/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PINI A – PINI F – GORGONE – BIANCHI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 81/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PINI A - PINI F - GORGONE - BIANCHI
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. Tommaso Bianchi, del Sig. Mattia Gorgone, del Sig. Alessandro Pini e del Sig. Federico Pini avente ad oggetto la seguente condotta: TOMMASO BIANCHI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società A.S.D. MELEGNANO CALCIO, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “raduni giovani calciatori” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente; MATTIA GORGONE, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società U.S. FISSIRAGA A.S.D. per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “raduni giovani calciatori” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente; ALESSANDRO PINI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società A.C. CASALMAIOCCO per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “raduni giovani calciatori” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente; FEDERICO PINI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società A.C. CASALMAIOCCO per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “raduni giovani calciatori” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Signora Libera Nanni nella qualità di esercente la patria potestà del calciatore TOMMASO BIANCHI, dal Sig. Marcello Gorgone nella qualità di esercente la patria potestà del calciatore MATTIA GORGONE e dal Sig. Riccardo Pini nella qualità di esercente la patria potestà dei calciatori ALESSANDRO e FEDERICO PINI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di una giornata di squalifica per il Sig. TOMMASO BIANCHI, dell’ammonizione per MATTIA GORGONE, dell’ammonizione per ALESSANDRO PINI e dell’ammonizione per FEDERICO PINI. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.