FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 84/AA del 07/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOSCOLO – SSD CLODIENSE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 84/AA del 07/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOSCOLO - SSD CLODIENSE
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1340 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. IVANO BIELO BOSCOLO e della società S.S.D. CLODIENSE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta: IVANO BIELO BOSCOLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S.D. CLODIENSE S.R.L., in violazione dell’art. 10, comma 3 bis, del C.G.S., in relazione al punto A5) del C.U. n.° 167/2015 del Dipartimento Interregionale - L.N.D., per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2016, pari ad € 31.000,00, come prescritto al punto A5) del summenzionato Comunicato Ufficiale; S.S.D. CLODIENSE S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. IVANO BIELO BOSCOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. CLODIENSE S.R.L.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. IVANO BIELO BOSCOLO e di € 667,00 di ammenda per la società S.S.D. CLODIENSE S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.