FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 92/AA del 25/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESCI – GUIDO – ASD POL. MONFORTESE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 92/AA del 25/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESCI - GUIDO - ASD POL. MONFORTESE
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 74 pf 15-16 adottato nei confronti dei Sig.ri Santi ALESCI e Gianpiero GUIDO e della società ASD POL. MONFORTESE, avente ad oggetto la seguente condotta: SANTI ALESCI, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo regolarmente tesserato per la società ASD Pol. Monfortese; GIANPIERO GUIDO, Consigliere della soc. ASD Pol. Monfortese, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento all’art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara Monfortese – P. Annunziata del 07.02.15, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Alesci Santi, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Pol. Monfortese; ASD POL. MONFORTESE, per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Santi ALESCI e Gianpiero GUIDO, e dal Sig. Igor Cosimo MENTO, in qualità di Presidente pro tempore per conto della società ASD POL. MONFORTESE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. Santi ALESCI, di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Gianpiero GUIDO e di € 400,00 di ammenda per la società ASD POL. MONFORTESE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.