DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 Comunicato Ufficiale N.282 del 02.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 12/11/2016: A.S.D. Manfredonia C5 – A.S. Compr. Medio Basento
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°282
Comunicato Ufficiale N.282 del 02.12.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 12/11/2016:
A.S.D. Manfredonia C5 – A.S. Compr. Medio Basento
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Manfredonia C5 Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S. per aver schierato nella gara in questione il calciatore ZAFRA VIANA RUBEN in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (V° infrazione) come da C.U. N° 179 del 9 Novembre 2016. Il ricorso è fondato e viene accolto. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 2 del C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati debbano essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato. Nella fattispecie, invece, dalle distinte dei calciatori della società Com. Medio Basento, riguardanti la gara in oggetto in calendario nella prima data utile all’esecuzione della sanzione, il nominato in questione risulta in elenco. Ne consegue pertanto che ha partecipato all’incontro in posizione irregolare. P Q M A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 216 del 16/11/2016 decide: a) Di accogliere il ricorso, comminando alla società Com. Medio Basento la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) Di ritenere scontata la squalifica di che trattasi, non avendo partecipato il suddetto calciatore alla successiva gara del 19 Novembre 2016 c) La tassa di reclamo non è dovuta
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