DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°344 Comunicato Ufficiale N.344 del 16.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 19/11/2016: A.S.D. Avis Pleiade Policoro – A.S.D. Virtus Noicattaro

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°344 Comunicato Ufficiale N.344 del 16.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 19/11/2016: A.S.D. Avis Pleiade Policoro – A.S.D. Virtus Noicattaro Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Virtus Noicattaro Il Giudice Sportivo, Riguardo al gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett. a del Codice di Giustizia Sportiva, per aver schierato nell’incontro di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate con C.U.N.1/2016 per le gare di A2. Dall’esame della distinta dei calciatori presentata all’arbitro e dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, tra gli atleti che hanno preso parte alla gara in esame risultano presenti 6 calciatori tesserati prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno Under 21 e tre calciatori cittadini italiani dei quali uno nato dopo il 31 dicembre 1994. Alla luce di quanto sopra, pertanto, ambedue i requisiti prescritti dal precitato C.U.N.1/2016 appaiono soddisfatti. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 244 del 23/11/2016 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Avis Pleiade Policoro – A.S.D. Virtus Noicattaro 2 – 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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