DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 Comunicato Ufficiale N.345 del 16.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 GARE DEL 13/11/2016: A.S.D. Olimpus Roma – S.S.D. Real Rieti SRL

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°345 Comunicato Ufficiale N.345 del 16.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 GARE DEL 13/11/2016: A.S.D. Olimpus Roma – S.S.D. Real Rieti SRL Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Real Rieti Srl Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate per le gare di Under 21 con il C.U.N.1/2016. Come è noto infatti ai sensi della suddetta normativa “è fatto obbligo alle società di impiegare un numero di calciatori tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età pari al 60% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro. “Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo alle società di impiegare almeno due calciatori che siano cittadini italiani nati dal 1 gennaio 1995 in poi. Dall’esame della distinta presentata all’arbitro risultano inseriti 12 calciatori dei quali 8 calciatori (pari al 60 % arrotondato per eccesso) tesserati FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età e due calciatori cittadini italiani. Pertanto, pur essendo stati soddisfatti i requisiti relativi all’impiego di calciatori tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età pari al 60% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro (otto su dodici), non risulta soddisfatto l’ulteriore requisito di impiegare almeno due calciatori che siano cittadini italiani nati dal 1 gennaio 1995 in poi. Nella fattispecie la società convenuta ha impiegato tre calciatori che non risultano essere cittadini italiani e che non risultano tesserati per la FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 225 del 17/11/2016 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Olimpus Roma la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.
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