F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI – (nota n. 4570/1254 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 4570/1254 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016). Il deferimento Con provvedimento del 28.10.2016, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Carlo Amato, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Due Torri, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Giuseppe Librizzi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con provvedimento del giorno 4.11.2015, confermato dal TFN Sez. Vertenze Economiche, con decisione pubblicata con Comunicato n. 9/TFN-SVE del 17.12.2015, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la ASD Due Torri, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Carlo Amato; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della ASD Due Torri e l’ammenda di importo pari a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all’odierno procedimento disciplinare, avuto specifico riguardo alla mancata effettuazione del pagamento a beneficio del Sig. Giuseppe Librizzi. Risulta accertato che la ASD Due Torri non abbia provveduto in tal senso entro la data dei trenta giorni dal Comunicato n. 9/TFN-SVE del 17.12.2015, come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare domestica di settore. Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte al Sig. Amato, e per esso della ASD Due Torri, senza che, peraltro, entrambi i soggetti deferiti abbiano formulato osservazioni e/o addotto giustificazioni di sorta avuto riguardo al comportamento tenuto, manifestando, per l’effetto, piena consapevolezza dell’inadempimento. Sussiste nel caso di specie reiterato inadempimento alle prescrizioni derivanti dalle pronunzie degli Organi di Giustizia Federale. In particolare, la ASD Due Torri ha assunto il comportamento oggi oggetto di censura reiteratamente; e il comportamento processuale denota assoluto disinteresse per gli Organi di Giustizia Sportiva, che evidenzia la reiterata e pervicace violazione degli obblighi di “lealtà correttezza e probità” di cui all’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS. Sussistono pertanto ragioni legati sia alla sussistenza delle aggravanti generiche sia alla recidiva che consentono di applicare sanzioni maggiori rispetto a quella oggetto delle conclusioni della Procura. In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, - a carico del Sig. Carlo Amato la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); - a carico della ASD Due Torri, quella ulteriore della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2016/2017, nonché l’ammenda di importo pari a €. 3.000,00 (€ tremila/00).
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