F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CARDELLINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD), Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD – (nota n. 4074/1262 pf15- 16 DP/fda del 18.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CARDELLINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD), Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD - (nota n. 4074/1262 pf15- 16 DP/fda del 18.10.2016). Il deferimento Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che: - la Procura Federale ha deferito il Signor Luigi Cardellini – nella sua qualità di legale rappresentante della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società Gallipoli F. 1909 SRL SSD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Volturo Sergio, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione dell’1 febbraio 2016 (vertenza n. 130/45), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; Il patteggiamento Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato un accordo ai sensi dell’art. 23, CGS. Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il dibattimento Alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Luigi Cardellini della sanzione della inibizione di mesi 2 (due). Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta al deferito. Considerato peraltro che l’adempimento è avvenuto sia pur tardivamente ma in stretta prossimità con l’intervento del nuovo socio unico; che sono state, sia pur tardivamente, rilasciate quietanze liberatorie; sussistono gli estremi per valutare la sussistenza della continuazione; cosicché sussistono gli estremi per valutare la sussistenza della attenuanti generiche; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti della Società Gallipoli F. 1909 Srl SSD. Per il resto accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Luigi Cardellini, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 1 (uno).
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