F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DI MARIA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco), ERMELINDO BACCHETTA (Presidente del Comitato regionale Piemonte V.A. – L.N.D.), PIETRO SODANO (Delegato della Delegazione Provinciale di Asti del C.R. Piemonte V.A. – L.N.D.), la Società ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO – (nota n. 3356/1076 pf15-16 GP/gb del 04.10.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016
(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DI MARIA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco), ERMELINDO BACCHETTA (Presidente del Comitato regionale Piemonte V.A. – L.N.D.), PIETRO SODANO (Delegato della Delegazione Provinciale di Asti del C.R. Piemonte V.A. – L.N.D.), la Società ASD COLLINE ALFIERI DON BOSCO - (nota n. 3356/1076 pf15-16 GP/gb del 04.10.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 4 ottobre 2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Di Maria Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché, con comunicazione del 23.02.2016, richiedeva al Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta la variazione del campo di gioco della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco per le gare ufficiali della categoria Giovanissimi, indicando il campo in erba artificiale di Via Fregoli in Asti privo di omologazione e omettendo di specificare detta circostanza, nonché perché consentiva che la Società medesima disputasse sul predetto campo di gioco la gara del Campionato Regionale Giovanissimi Colline Alfieri Don Bosco – Juventus del 13.03.2016 e le gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Fascia B Colline Alfieri Don Bosco – CMC Montiglio Monferrato del 28.02.2016 e Colline Alfieri Don Bosco – San Domenico Savio Rocchetta del 20.03.2016; 2) il Sig. Bacchetta Ermelindo, Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta della LND, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché, a seguito della presentazione della richiesta del 23.02.2016 di variazione del campo di gioco da parte della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco per le gare ufficiali della categoria Giovanissimi, omettendo di disporre i necessari e tempestivi controlli al fine di verificare la regolarità del campo in erba artificiale di Via Fregoli in Asti, indicato nella predetta richiesta, consentiva, attraverso la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 52 del 25.02.2016 e n. 56 del 10/03/2016, che la Società medesima disputasse, sul detto campo di gioco, risultato non omologato, la gara del Campionato Regionale Giovanissimi Colline Alfieri Don Bosco – Juventus del 13.03.2016; 3) il Sig. Sodano Pietro, Delegato della Delegazione Provinciale di Asti del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta della LND, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 59, comma 1, delle NOIF e agli artt. 28, comma 2, lett. a), e 31, commi 1, 2, 4 e 9, del Regolamento della LND, perché consentiva, attraverso la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 36 del 25.02.2016 e n. 37 del 3/03/2016, che la Società ASD Colline Alfieri Don Bosco disputasse, sul campo di gioco in erba artificiale di Via Fregoli in Asti, risultato non omologato, le gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Fascia B Colline Alfieri Don Bosco – CMC Montiglio Monferrato del 28.02.2016 e Colline Alfieri Don Bosco – San Domenico Savio Rocchetta del 20.03.2016, sebbene fosse stato reso edotto, in epoca antecedente alla effettuazione della gare suindicate, dal Presidente della predetta Società che il detto campo di gioco non era omologato, omettendo, altresì, di segnalare tale circostanza al Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta; 4) la Società ASD Colline Alfieri Don Bosco, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. Maurizio Di Maria, come sopra descritto. Il fatto Il Presidente della ASD Colline Alfieri Don Bosco formulava, in data 23 febbraio 2016, richiesta alla FIGC Lega Nazionale Dilettanti Lega Nazionale Dilettanti per “disputare le rimanenti gare ufficiali di categoria Giovanissimi sul campo di via Fregoli ad Asti (sintetico), per motivi logistici-organizzativi”. La richiesta di disputare dette gare sul campo di via Fregoli veniva pubblicata sul C.U. n. 52 del 25 febbraio 2016, anche se la data di decorrenza risultava, nei fatti, dal 6 marzo 2016 data di disputa della gara fuori classifica della ASD Colline Alfieri Don Bosco contro la seconda squadra della Juventus, categoria giovanissimi Regionali. Tuttavia, la gara del 6 marzo veniva rinviata a causa del maltempo e riprogrammata per il 13 marzo 2016. Il successivo 15 marzo, la Sig.ra Parodi della FIGC - L.N.D. Piemonte-Valle d’Aosta s’avvedeva del fatto che la richiesta della Società sportiva recava l’inciso “sintetico” e, resa sospetta da questa dicitura, informava il Presidente del Comitato Regionale il quale, tramite l’Ufficio, si attivava per richiedere alla ASD Colline Alfieri, a mezzo email, chiarimenti al riguardo. Il 23 marzo, l’ASD comunicava di non avere alcuna documentazione in merito alla omologazione del campo in “sintetico” e precisava che avrebbe ripristinato la disputa delle gare sul vecchio terreno di gioco. Sul campo di via Fregoli venivano intanto disputate tre gare: una del Comitato provinciale Giovanissimi fascia B del 20 marzo 2016 e due del campionato regionale Giovanissimi (2001) del 20 marzo 2016 e 2 aprile 2016. Concluse le verifiche, sui Comunicati n. 41 del 31 marzo 2016 e n. 60 del 31 marzo 2016 venivano inserite e pubblicate le variazioni del campo con il ripristino del vecchio terreno di gioco da via Fregoli a Celle Enomondo. In sede di audizione, il Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta dichiarava che, ricevuta i data 23 marzo 2016 la risposta dalla ASD Colline Alfieri Don Bosco, egli si era immediatamente attivato per il ripristino delle gare in conformità sul terreno di gioco di Celle Enomondo, a tal fine inviando una email il giorno 24 marzo al delegato di Asti Sodano con la quale lo metteva al corrente di tutta la corrispondenza intercorsa con la Società Colline Alfieri e lo pregava di adeguarsi alla nuova situazione che si era creata. Il 18 ottobre 2016, il Sig. Ermelindo Bacchetta rilasciava ulteriore dichiarazione, raccolta presso la Procura Federale di Roma, in cui precisava quanto segue: “…presso il Comitato esiste una precisa ripartizione tra ufficio gare e Ufficio campi ai quali sovrintendono rispettivamente le signore Lucia Parodi e Stefania Galati (Ufficio gare) e sempre la signora Parodi ma sotto la supervisione del fiduciario regionale ing. M. G. (Ufficio Campi) … tutte le comunicazioni relative alle variazioni del campo di gioco, compreso il manto erboso, devono essere effettuate …obbligatoriamente all’ufficio Campi. Nel caso di specie, nessuna comunicazione di variazione del terreno, in particolare da erba naturale a sintetico, risulta essere stata effettuata dalla Società ASD Colline Alfieri Don Bosco a tale ufficio. Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: - per il Sig. Di Maria Maurizio, l’inibizione di mesi 4 (quattro); - per il Presidente Sig. Bacchetta Ermelindo, il proscioglimento in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso in data 18.10.2016 con la precisazione che non si intende esercitare la rinuncia al deferimento in quanto, una volta esercitata l’azione disciplinare, ogni ulteriore decisione resta nella sola disponibilità dell’Organo giudicante. - per il Sig. Sodano Pietro, l’inibizione di mesi 4 (quattro); - per la Società ASD Colline Alfieri Don Bosco, l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00). È comparso il Presidente Sig. Bacchetta Ermelindo, il quale ha fornito alcune precisazioni in fatto a richiesta del Presidente del Collegio ed ha concluso per il proprio proscioglimento. I motivi della decisione Il deferimento della Procura è parzialmente provato, nei sensi, precisazioni e limiti di cui appresso. Pacifici ed incontestati, alla luce delle indagini espletate, dei riscontri fattuali, delle audizioni raccolte e delle dichiarazioni rese, devono ritenersi i fatti storici accaduti ed i comportamenti che li hanno causati con riguardo alla posizione del Sig. Di Maria Maurizio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco. Il terreno di gioco di via Fregoli risultava omologato in erba naturale, e tanto constava agli atti degli Uffici del Comitato regionale presso i quali era pervenuta la richiesta di variazione campo. A seguito di successivi lavori, ignoti al Comitato regionale, il fondo veniva trasformato dalla Società sportivo in materiale “sintetico”. L’omologazione del nuovo manto erboso, tuttavia, non veniva richiesta dalla Società. Di tale omissione era consapevole il Presidente della ASD Colline Alfieri Don Bosco, che ha anche ammesso, nella corrispondenza intrattenuta con gli uffici della Lega, di non averla richiesta per la convinzione che giammai l’avrebbe potuta ottenere a causa di lavori ulteriori, non effettuati, la cui esecuzione richiedeva una esposizione debitoria di cui la Società non avrebbe avuta la disponibilità economica. Ciò nonostante il deferito – in tal modo palesando una condotta non incline ai canoni di trasparenza e correttezza nei rapporti con gli organi federali - richiedeva l’autorizzazione alla variazione del campo, ovvero alla sua consapevole utilizzazione non in conformità alla omologazione ottenuta, lucrando l’assenso sul Comunicato Ufficiale n. 52 mercé l’espediente della dicitura “sintetico” inserita nel modulo (improprio ai fini omologativi) per la “variazione del campo”, dunque con modalità improprie ed al tempo stesso fuorvianti per l’Ufficio Federale. L’espediente consentiva alla ASD di svolgere sul campo di via Fregoli, non omologato in sintetico, alcune gare (di cui due valevoli ai fini della classifica). La condotta del Sig. Di Maria, posta in essere nella qualità di Presidente della ASD Colline Alfieri, non è giustificabile, tenuto conto dei doveri e delle responsabilità che incombono, a mente delle norme di giustizia sportiva, su un dirigente di Società. Il Collegio ritiene che il Sig. Di Maria abbia violato frontalmente il più generale canone di solidarietà, che impone all’esecutore della prestazione di agire con correttezza, buona fede e lealtà al fine di evitare danni all’altrui sfera giuridica. Non è persuasiva, ad avviso del Collegio, la tesi secondo cui egli non sapeva che per i campionati giovanili occorresse l’omologazione del terreno di gioco. A tacer d’altro, rilevano le ammissioni fatte dallo stesso deferito nelle note di corrispondenza in cui, da un lato, egli valorizza l’attività dell’ASD in favore dei giovani; dall’altro, ammette di avere trasformato il terreno di gioco da erba naturale a sintetico per una mera esigenza economica ma di non avere richiesto la nuova omologazione per ragioni di costi legati all’adeguamento tecnico dell’impianto. Egli, dunque, coscientemente e volontariamente si è astenuto dal richiedere l’omologazione del terreno di gioco; e tuttavia, pur consapevole della inidoneità del terreno ad ospitare gare federali, ha posto in essere atti preordinati a procurarsi l’indebito vantaggio; con ciò disvelando una condotta censurabile. Resta, dunque, comprovata ed acclarata la responsabilità del Presidente della ASD per violazione dell’art. 1 bis, c. 1 del CGS, dell’art. 59, c. 1 delle NOIF e degli artt. 28, comma 2, lett. a) e 31, commi 1, 2, 4 e 9 del regolamento della LND. Responsabilità che si estende alla Società ASD Colline Alfieri Don Bosco a titolo diretto ex art. 4, comma 1 del CGS Non altrettanto comprovato s’appalesa, invece, il deferimento nei confronti del Presidente del Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta, Sig. Bacchetta Ermelindo, di cui la Procura federale ha chiesto peraltro in dibattimento il proscioglimento per le ragioni sopra illustrate, senza rinuncia dell’azione disciplinare ormai esercitata. Ed invero, la posizione del deferito Sig. Bacchetta deve essere valutata alla luce del comportamento sicuramente collaborativo, propositivo e virtuoso da lui tenuto nella vicenda. Egli, nel momento stesso in cui ha ricevuto la segnalazione dall’ufficio (15 marzo 2016), immediatamente ha dato avvio agli atti di sua competenza (vedi tempistica delle e-mails di corrispondenza e delle relative note di interlocuzione), al fine di verificare come stessero le cose e porvi opportuno e tempestivo rimedio, così disvelando una condotta soggettiva improntata alla massima diligenza. Altrettanto immediata e tempestiva, tenuto conto della contestualità dei fatti, del loro incedere e della complessità delle verifiche, è stata l’assunzione da parte del deferito dei successivi provvedimenti ripristinatori. Riprova ne è, il fatto che nel giro di pochi giorni dalla richiesta della Società sportiva furono emessi i Comunicati Ufficiali del 31 marzo 2016 con i quali venne definitivamente ripristinata la regolarità del terreno di giuoco. Sul piano commissivo, dunque, non è imputabile al Sig. Bacchetta Ermelindo alcuna condotta infrattiva. Neppure il Collegio ritiene che sia imputabile al Sig. Bacchetta, argomentando dalle medesime ragioni dianzi esposte, alcuna condotta negligente e/o colpevolmente omissiva in ordine ai controlli sulla dichiarazione resa dalla Società sportiva. Potrebbe obiettarsi, invero, che il personale addetto all’Ufficio non abbia usato la dovuta diligenza nell’esame della richiesta di variazione del campo, per cui di tale condotta omissiva ne potrebbe rispondere il Sig. Bacchetta nella sua qualità di Presidente del Comitato, cui l’Ufficio appartiene. Il Collegio ritiene che tale circostanza - seppure non di secondo piano nell’ambito del rapporto di servizio interno al Comitato, avuto riguardo all’espletamento dei compiti che incombono sul prestatore di lavoro che ha la responsabilità dell’Ufficio - non è tuttavia idonea a far sì che la condotta omissiva raggiunga un sufficiente, apprezzabile livello di colpa soggettiva in capo al Sig. Bacchetta, disciplinarmente rilevante, tenuto conto che nessuna omissione è rimproverabile al deferito alla luce della tempistica degli atti da lui adottati e della impossibilità da parte dello stesso di evitare l’evento nella immediatezza del suo verificarsi. Il Collegio ritiene, in conclusione, che nella particolare fattispecie la condotta palesata dal Sig. Bacchetta non si elevi a concausa efficiente nella produzione dell’illecito disciplinare, sia sotto il profilo commissivo che omissivo. Venendo all’esame della posizione del Sig. Sodano Pietro, il Collegio ritiene invece comprovata la sua responsabilità, anche se nei limiti che si diranno. Il delegato provinciale era stato messo al corrente delle condizioni del terreno di gioco (non omologato in sintetico), in ciò reso edotto anche dallo stesso Presidente della ASD Colline Alfieri (cfr. verbale audizione e relativa ammissione); ciò nonostante, egli non si è adoprato tempestivamente pe impedire l’evento e neppure ha segnalato la circostanza al Comitato regionale. Il suo comportamento ha raggiunto, dunque, un sufficiente grado di responsabilità, anche se di minore causalità efficiente tenuto conto del ruolo ricoperto e delle competenze esercitate. Le sanzioni proposte dalla Procura federale, per quanto sopra argomentato, vanno dunque confermate nei riguardi del Sig. Di Maria Maurizio e della Società ASD Colline Alfieri Don Bosco (a titolo di responsabilità diretta), mentre se ne può disporre la riduzione nei riguardi del Sig. Sodano Pietro nella misura di cui in dispositivo. Va disposto, invece, il proscioglimento nei riguardi del Sig. Bacchetta Ermelindo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare così provvede: - proscioglie il Sig. Bacchetta Ermelindo. - dispone irrogarsi: al Sig. Di Maria Maurizio, inibizione di mesi quattro (4); al Sig. Sodano Pietro, inibizione di mesi uno (1); alla Società ASD Colline Alfieri Don Bosco, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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