F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO DALLE RIVE (Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Altovicentino), la Società FCD ALTOVICENTINO – (nota n. 3465/1343 pf 15-16 GMLG/pp del 6.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO DALLE RIVE (Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Altovicentino), la Società FCD ALTOVICENTINO - (nota n. 3465/1343 pf 15-16 GMLG/pp del 6.10.2016). Il deferimento Con nota del 6.10.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Dalle Rive Rino, Presidente e Legale Rappresentante della Società FCD Altovicentino e la Società FCD Altovicentino per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante. I deferiti non hanno pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 16.12.2016 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 30 (trenta) per Dalle Rive Rino; - ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società FCD Altovicentino. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento trae origine dalla nota del 22.4.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura federale la comunicazione del 14.4.2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 10.7.2015, la visura camerale aggiornata, così come previsto al punto A/6 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale. Ai sensi del punto 11 del richiamato C.U., l’inosservanza di detto termine, “per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto invio della visura ovvero l’esistenza di esimenti. Sennonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 45 giorni concesso dalla Procura federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 23.6.2016, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 6.10.2016. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Dalle Rive risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società FCD Altovicentino. Considerato che la violazione degli “obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni” (art. 10, comma bis, CGS), nella specie determinate con l’ammenda di euro 1.000,00 (punto 11, CU 167/2015 LND), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Dalle Rive Rino, inibizione di giorni 30 (trenta); - per la Società FCD Altovicentino, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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