F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PINALLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL D.), la Società US FIORENZUOLA 1922 SS ARL D. – (nota n. 3447/1341 pf 15-16 GM/LG/pp del 6.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 20 Dicembre 2016 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PINALLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL D.), la Società US FIORENZUOLA 1922 SS ARL D. - (nota n. 3447/1341 pf 15-16 GM/LG/pp del 6.10.2016). Il deferimento Con nota del 6.10.2016 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Pinalli Luigi, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL D. e la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL. D. per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, come prescritto dal citato C.U.; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante. I deferiti non hanno pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 16.12.2016 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 30 (trenta) per Pinalli Luigi; - ammenda € 1.000,00 (mille/00) per la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL. D. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento trae origine dalla nota del 22.4.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura federale la comunicazione del 14.4.2016 di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di inoltrare, entro il termine del 10.7.2015, ore 18:00, la copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, così come previsto al punto A/2 del CU n.167/2015 della L.N.D. Dipartimento Interregionale. Tale omissione, giusta quanto previsto al punto 11, cit. CU, costituisce illecito disciplinare. Il fatto contestato trova conferma nella memoria del 26.9.2016 a firma del Presidente della Società, inoltrata alla Federazione ed alla Procura federale nel termine di 45 giorni concesso con la comunicazione di conclusione indagini del 22.8.2016. In tale memoria, invero, si ammette il mancato inoltro della copia del verbale nel termine previsto, seppure imputandolo ad un mero errore materiale, emendato nel successivo termine del 22.7.2015, anch’esso previsto dal cit. C.U. Vi è, però, che l’inosservanza del primo termine del 10.7.2015 costituisce già illecito disciplinare (punto 11, C.U. cit.) e che l’inoltro entro il successivo termine del 22.7.2015, mediante ricorso alla Co.Vi.So.D., non manda l’incolpato esente da colpa, semmai esonerandolo solo da più accentuate forme di responsabilità che qui non rilevano. Il più volte richiamato CU, infatti, pur consentendo di integrare la documentazione entro il termine perentorio del 22 luglio 2015 ore 17.00, mediante ricorso alla Co.Vi.So.D., lascia “ferma l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto stabilito ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11)” (punto 11, CU cit.)”. In definitiva, il fatto ascritto all’incolpato sussiste ed è stato da lui commesso con un sufficiente grado di colpa omissiva, che comprova la responsabilità contestatagli in sede di deferimento. Del comportamento ascritto al suo legale rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL.D.. Considerato che la violazione degli “obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni” (art. 10, comma bis, CGS), nella specie determinate con l’ammenda di euro 1.000,00 (punto 11, CU 167/2015 LND), sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Pinalli Luigi, inibizione di giorni 30 (trenta); - per la Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL.D. ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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