F.I.G.C. – COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI – Stagione sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/PS del 05 Luglio 2016 La Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, si è riunita in Roma in data 23 maggio 2016. Sono presenti i signori: Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. La Commissione ha assunto le seguenti decisioni: 1) Procedimento disciplinare n. 2/PS Stagione 2015/2016 a carico di Michelangelo Minieri (N. id. 0116)
F.I.G.C. – COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI - Stagione sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/PS del 05 Luglio 2016
La Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, si è riunita in Roma in data 23 maggio 2016. Sono presenti i signori: Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. La Commissione ha assunto le seguenti decisioni: 1) Procedimento disciplinare n. 2/PS Stagione 2015/2016 a carico di Michelangelo Minieri (N. id. 0116) Con atto pervenuto in data 29.4.2016 da parte della Procura Federale F.I.G.C., la Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, veniva investita della valutazione di eventuali profili violativi del Regolamento posti in essere dal Procuratore Sportivo F.I.G.C., Michelangelo Minieri (N. id. 0116). La vicenda trae origine da esposto inoltrato da altro Procuratore Sportivo F.I.G.C., Sig.ra Lara Palmegiani (n. id. 0305) alla medesima Procura federale in data 14.1.2016, con il quale si esponeva che, in data 6.1.2016, il quotidiano “Il Resto del Carlino ha pubblicato un articolo a firma di Flavio Nardini, nel quale si sostiene che il calciatore Davide Cinaglia suo assistito in forza di regolare mandato depositato agli atti della Commissione Procuratori Sportivi con scadenza 28.8.2016, mai revocato, avrebbe avuto da poche settimane un nuovo agente della scuderia di Silvio Pagliari”. Circostanziava ulteriormente l’esposto rappresentando che: a) il 7.1.2016 aveva incontrato a Trigoria proprio il Sig. Minieri Michelangelo, al quale aveva chiesto notizie in merito al menzionato articolo. Il Minieri riferiva “di aver incontrato già il calciatore per ben due volte” e le confermava di “essere socio del Pagliari” b) in data 12.1.2016, sul sito della società Ascoli, squadra in favore della quale il Cinaglia era tesserato, il D.S. Sig. Marroccu Francesco, con riferimento all’atleta in questione affermava: “incontrerò nei prossimi giorni l’agente per prolungarne il contratto”. La Palmegiani concludeva asserendo di non esser stata contattata né dal calciatore né dalla società e pertanto si rivolgeva alla Procura Federale affinché si svolgessero accertamenti su fatti da lei denunciati. La Procura Federale svolgeva le necessarie indagini ed inviava gli atti alla Commissione Procuratori Sportivi circa la valutazione dei fatti relativamente alla condotta tenuta dal procuratore Minieri. Veniva nominato, quindi, dal Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore/istruttore del procedimento, il quale a seguito di verifica dei fatti, delle circostanze e testimonianze raccolte dalla Procura Federale in fase istruttoria, riferiva alla Commissione e concludeva per l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto.
La Commissione, udita la proposta dell’istruttore/relatore, esaminati gli atti di indagine nonché le testimonianze rese dalle parti, osserva quanto segue: i) tra il calciatore Cinaglia e il Procuratore Lara Palmegiani risulta in essere regolare mandato a tutt’oggi non revocato avente scadenza 28.8.2016; ii) nessun mandato risulta esser stato depositato, in sovrapposizione a quello già conferito alla Palmegiani da parte del procuratore Minieri né dal procuratore Pagliari; iii) Minieri e Cinaglia si conoscono avendo amici in comune tra le fila della società Ascoli Calcio e confermano di essersi incontrati nel ritiro prescelto dalla società marchigiana - Hotel Mancini - ma di aver scambiato solo parole di circostanza; iv) i dirigenti della società Ascoli Calcio, Sigg.riMarroccu e Lovato, confermano di non aver mai discusso di rinnovo contrattuale relativi alle prestazioni del calciatore Cinaglia del quale conoscono il Procuratore Sportivo identificato nella persona di Lara Palmegiani. Le circostanze in fatto brevemente richiamate per come emergenti dalle testimonianze rese dagli interessati nonché dalle evidenze documentali non consentono, obiettivamente, di ravvisare nel comportamento del Minieri, un’ipotesi di illecita interferenza o accaparramento di clientela in violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale. Tutti i soggetti auditi, confermano, infatti, che gli incontri avvenuti presso l’Hotel Mancini, con protagonisti, tra gli altri, Minieri e Cinaglia, erano giustificati da legittimi interessi del Minieri, in quanto procuratore di alcuni tesserati Ascoli Calcio (Giorgi e Frison); né il tenore delle conversazioni, (il cui contenuto non è noto) definito “di circostanza” sia dal Cinaglia che dal Minieri risulta avere connotazione diversa da quella riferita dalle parti interessate (nessun elemento acquisito agli atti del fascicolo potrebbe indurre ad una diversa negativa valutazione). Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene non sussistano, allo stato, elementi idonei a configurare condotte disciplinarmente rilevanti a termini di Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo poste in essere da Minieri Michelangelo. Per questi motivi, la Commissione Procuratori Sportivi dispone l’archiviazione del procedimento n. 2/PS Stagione Sportiva 2015/2016 a carico del procuratore Sportivo Michelangelo Minieri (n. id. 0116).
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