COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 261/15-16/PF Proc. 842pf 14-15/GC/vdb – 312. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Vigorita Ciro Jesus b) Del Collaboratore Perrotteli Nicola c) Del dirigente accompagnatore D’Onofrio Pasquale per violazione dell’articolo 1 comma 1 e del’art. 10, comma 6, CGS e dell’articolo 61, comma 1, NOIF nonché della società Pol. Renzulli S. Michele ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Micri / Renzulli S. Michele del 22.02.2015 (Torneo Regionale Allievi – Fascia B – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 261/15-16/PF Proc. 842pf 14-15/GC/vdb - 312. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Vigorita Ciro Jesus b) Del Collaboratore Perrotteli Nicola c) Del dirigente accompagnatore D’Onofrio Pasquale per violazione dell’articolo 1 comma 1 e del’art. 10, comma 6, CGS e dell’articolo 61, comma 1, NOIF nonché della società Pol. Renzulli S. Michele ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Micri / Renzulli S. Michele del 22.02.2015 (Torneo Regionale Allievi – Fascia B – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Vigorita Gianfranco, non tesserato, in luogo del fratello Ciro Jesus, tesserato, il quale ultimo ha sostenuto di essere stato lui a disputare la gara, presentandosi per il riconoscimento, davanti al’arbitro, solo al termine della stessa. La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Tra i deferiti, soltanto il sig. Perrottelli Nicola era presente alla udienza di discussione (24.03.2016), assistito dal legale di fiducia. All’udienza di discussione (24.03.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Vigorita Ciro Jesus due anni di squalifica; per il collaboratore ed il dirigente due anni di inibizione ciascuno e per la società 3 punti di penalizzazione ed € 600,00 L’avv. Campese per conto del sig. Perrottelli si riportava alla memoria difensiva già depositata in cui contestava la modalità di individuazione del calciatore che effettivamente aveva partecipato alla gara da parte del Direttore di gara basata sul raffronto del calciatore con la foto del cartellino e, poi, sulla foto del profilo face book. Che tale riconoscimento è inattendibile e basato su valutazioni meramente soggettive e che all’incontro in contestazione aveva partecipato Vigorita Ciro Jesus e non già il fratello Gianfranco. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Vigorita Ciro Jesus, DODICI mesi di squalifica; al sig. Perrottelli Nicola ed al sig. D’Onofrio Pasquale DODICI MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Pol. E. Renzulli S. Michele, l’ammenda di € 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it