COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 279/15-16/PF Proc. 45pf 15-16/SS/fda – 314. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente della società G. Carotenuto Scognamiglio Giuseppe per violazione dell’articolo 1bis comma 1, CGS in relazione all’articolo 38, comma 1, NOIF; b) Del Presidente della società Real Forino Calcio De Angelis Immacolato per violazione dell’articolo 1bis comma 1, CGS in relazione all’articolo 38, comma 4, NOIF ed art. 41, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico; c) nonché delle società G. Carotenuto e Real Forino Calcio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, CGS

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 279/15-16/PF Proc. 45pf 15-16/SS/fda - 314. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente della società G. Carotenuto Scognamiglio Giuseppe per violazione dell’articolo 1bis comma 1, CGS in relazione all’articolo 38, comma 1, NOIF; b) Del Presidente della società Real Forino Calcio De Angelis Immacolato per violazione dell’articolo 1bis comma 1, CGS in relazione all’articolo 38, comma 4, NOIF ed art. 41, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico; c) nonché delle società G. Carotenuto e Real Forino Calcio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, CGS La Procura Federale contesta ai prevenuti presunta doppia attività nel corso della stagione sportiva 2014/2015 da parte del sig. Criscitiello Pellegrino, il quale sebbene non tesserato per alcuna società, avrebbe dapprima assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società G. Carotenuto (Campionato Regionale di Promozione) e dopo essersi dimesso svolgerebbe attività di allenatore per la società Real Forino Calcio (Campionato Regionale di Promozione). Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, sebbene ritualmente convocati, non sono comparsi. All’udienza di discussione (30.05.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i presidenti 4 mesi di inibizione ciascuno ed € 600,00 di ammenda per ciascuna società. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 28.01.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Scognamiglio Giuseppe (Presidente della società G. Carotenuto) ed al sig. De Angelis Immacolato, (Presidente della società Real Forino Calcio) MESI QUATTRO di inibizione per ciascuno, ed alle società G. Carotenuto e Real Forino Calcio, l’ammenda di € 600,00 cadauna. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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