COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 29/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 15.- RECLAMO DELLA POL. DIL. MONTECCHIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA ATLETICO PIAZZE/MONTECCHIO DELL’11.12.2016 (3-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 29/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 15.- RECLAMO DELLA POL. DIL. MONTECCHIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ATLETICO PIAZZE/MONTECCHIO DELL'11.12.2016 (3-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 15.12.2016; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Montecchio, con il quale si lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Atletico Piazze violato la normativa inerente l'impiego dei giovani calciatori nati dal 1/1/1994 - 1/1/1995 in poi cosi' come da C.U. n. 1 del 5/07/2016 del C.R.T.; nella fattispecie, a detta della istante, la Soc. Atletico Piazze non avrebbe reintegrato in campo un giovane calciatore e chiede, pertanto, l'applicazione dell'art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S.. Rilevato dagli atti ufficiali che la societa' Atletico Piazze ha schierato inizialmente in campo un giocatore classe 1995 (Chechi Giacomo), un giocatore classe 1996 (Fatini Raffaele) ed un giocatore classe 1997 (Nutu Razvan Cosmin); rilevato che la societa' Atletico Piazze ha in seguito proceduto ad effettuare le seguenti sostituzioni: al 31' del secondo tempo esce il n.11 Fatini Raffaele (nato il 5.2.1996) ed entra il n.15 Rapicetti Riccardo (nato il 17.6.1993), al 36' del secondo tempo esce il n.7 Nutu Razvan Cosmin (nato il 1'.5.1997) ed entra il n.13 Fanone Simone (nato il 12.11.1987). Osserva questo G.S.T.: Le Societa' partecipanti al Campionato di 2' categoria hanno l'obbligo di impegnare sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani cosi' distinti in relazione al numero ed all'eta': n. 1 giovane nato dal 1' gennaio 1994 in poi, n. 1 giovane nato dal 1º gennaio 1995 in poi. Considerato, pertanto, che la Societa' Atletico Piazze in virtu' dellesostituzioni e' venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio eper tutta la durata della gara un ''giovane calciatore'' in relazione alla seguente fascia di eta': Nato dal 1.1.1994; considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Societa' Atletico Piazze con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell'art. 17 comma 5 lett. c) C.G.S. in relazione al C.U. nr. 1 del 5/07/2016; considerato inoltre come dal controllo dei dati anagrafici dei calciatori della Societa' Atletico Piazze effettuato presso l'Ufficio Tesseramento sia emerso che la stessa ha utilizzato il calciatore Nutu Razvan Cosmin che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non ancora regolarmente tesserato con la stessa societa'. Infatti, l'Ufficio del C.R.T. , in data 7.12.2016 non autorizzava il tesseramento poiche', alla data della richiesta, il calciatore Nutu (straniero comunitario) non aveva prodotto il certificato di residenza, come richiesto dalla normativa di riferimento. Tutto cio' premesso, il G.S.T. delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla Pol. Dil. Montecchio di Montecchio di Camucia (Arezzo) e per l'effetto di comminare alla Societa' Atletico Piazze la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio Atletico Piazze-Montecchio 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 300,00; di inibire per giorni trenta il dirigente Sig. Puliti Emanuele. Ordina non addebitarsi la tassa reclamo.
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