F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 21 Dicembre 2016 1 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TARTAGLIA, CRISTIANO BOTTICI e SANDRO FEDERICO – (Fallimento Società Carrarese Calcio Srl) – (nota n. 3914/1059 pf 15-16 GT/ma del 13.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 21 Dicembre 2016 1 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TARTAGLIA, CRISTIANO BOTTICI e SANDRO FEDERICO – (Fallimento Società Carrarese Calcio Srl) - (nota n. 3914/1059 pf 15-16 GT/ma del 13.10.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale Aggiunto, preso atto dell'intervenuto fallimento della Società Carrarese Calcio Srl in Liquidazione, dichiarato con sentenza n. 16 del 10.3.2016 dal Tribunale di Massa Carrara e vista la relazione conclusiva dell'attività di indagine con oggetto "accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 NOIF ed eventuali ulteriori violazioni connesse" iscritto nel registro dei procedimento in data 15.4.2016, cui ha fatto seguito la richiesta di concessione di una proroga accolta dal Procuratore Generale dello Sport in data 15.6.2016; visto il provvedimento del Presidente Federale in data 30.6.2016 di revoca dell'affiliazione della Società fallita e la nuova affiliazione della Carrarese Calcio 1908, con trasferimento del titolo sportivo e dei tesserati già facenti capo alla prima, nonché la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale notificata tramite posta elettronica certificata in data 4.8.2016 ai signori Tartaglia e Bottici e tramite lettera racc.ta a.r. in data 11.8.2016 al signor Federico con concessione del termine a difesa di 45 giorni; dato atto della partecipazione del sodalizio ai campionati di Lega Pro, prima divisione, dalla stagione sportiva 2012/2013 a quella 2015/2016 e dei vari organigrammi direttivi succedutisi nel tempo, precisando che nel foglio di censimento inviato alla Lega Pro in data 27.8.2015 risultavano amministratori i signori Tartaglia, quale Presidente, ed i signori Federico e Bottici, come consiglieri, anche se non è stata acquisita alcuna delibera che conferisse detti poteri, cui ha fatto seguito la nomina a Liquidatore giudiziale in data 9.12.2015 del dott. Emanuele Giorgi e poi a Curatore dott. Massimo Tognelli dal 10.3.2016 a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento; preso atto degli assetti proprietari della Società che dal 22.12.2012 al 2.9.2015 vedevano il capitale sociale suddiviso all'87,50% alla G.V.G. Immobiliare, il cui amministratore unico era il signor Adriano Buffon, detentore del 20% per capitale sociale, essendo la residua partecipazione detenuta al 20% ciascuno dai signori Gianluigi Buffon, Guendalina Buffon, Veronica Buffon e Maria Stella Masocco, ed il restante 12,50% di spettanza del signor Alexandros Tomasos e poi, per effetto di cessione di quote del 2.9.2015, detto capitale risultava così suddiviso: 70% di proprietà di Progetto Carrara Srl (di cui il signor Raffaele Tartaglia è amministratore unico) e 30% G.V.G. Immobiliare Srl; constatato che dai bilanci di Carrarese Calcio Srl chiusi al 30.6.2013, al 30.6.2014 ed al 30.6.2015 emergeva che la gestione corrente era sempre stata caratterizzata da uno squilibrio economico-finanziario determinato dalla incoerenza tra ricavi e costi della gestione sportiva, con continui apporto di capitale resisi necessari per garantire la continuità aziendale sino ad inizio settembre 2015, quando a seguito della suddetta cessione di quota tale flusso si era interrotto obbligando il Collegio Sindacale a chiedere, tre mesi dopo, la nomina di un liquidatore (il bilancio chiuso al 30.6.2015 presentava una perdita di esercizio di Euro 737.615,00= ed un patrimonio netto negativo di Euro 493.066,00=, con conseguente delibera di coperture delle perdite con ricostituzione del capitale sociale), a fronte di una situazione di criticità più volte segnalata da Co.Vi.So.C. (in particolare, in occasione dell'ispezione del 21.12.2015, si dava atto che a tale data Carrarese Calcio Srl in liquidazione esponeva una perdita di Euro 568.944,63= relativa al semestre dall'1.7.2015, tale da comportare l'integrale perdita del capitale sociale e l'insorgenza degli obblighi di cui all'art. 2482 ter c.c. mentre al 10.3.2016 la perdita di esercizio si sarebbe ridotta a Euro 212.844,95= a seguito della cessione definitiva di diritti alle prestazione di calciatori, disposta dal Liquidatore giudiziale, nonostante un aumento di costi (per consulenze legali e aumenti di retribuzioni); considerato che l’art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere “dirigenti”, né avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. “gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento”; preso atto del parere interpretativo della Corte Federale, nel quale si evidenzia che per l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò, con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (anche in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società (C.U. n. 21/CF del 28 giugno 2007); rilevato che, in linea con il principio stabilito dalla C.G.F. con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n. 3/CGF), i componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori; l’esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l’amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso; richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione del 19 giugno 2014 (C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014), sulla base del quale le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una società̀ sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione; ritenuto che la gestione amministrativa e finanziaria della società Carrarese Calcio Srl era stata caratterizzata, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, da un costante squilibrio economico-finanziario regolarmente controbilanciato da continui apporti di capitale che avevano garantito la continuità aziendale fino al mutare della compagine sociale, allorquando la maggioranza delle quote del sodalizio venne acquisito dalla Progetto Carrara Srl; che in concomitanza con tale acquisizione, veniva a mancare l’apporto finanziario necessario a consentire il regolare sviluppo dell’attività sociale che ha condotto, dapprima, alla messa in liquidazione della società e, successivamente, al suo fallimento dichiarato, come si legge nella sentenza del Tribunale di Massa Carrara del 10.3.2016, sul presupposto di un “...consistente sbilancio tra il valore dell’attivo (2.214.626) e quello del passivo (5.214.753) che emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata allegata dal liquidatore al verbale di assemblea dei soci del 25.1.16”; rilevato ancora che anche gli ispettori Co.Vi.So.C. avevano segnalato un evidente squilibrio tra i ricavi e i costi, oltreché sotto il profilo finanziario e patrimoniale, tale da rendere necessario un imprescindibile e costante intervento finanziario dei soci per coprire le perdite e far fronte agli impegni economici (rateizzazioni tributarie, contributi previdenziali, retribuzione dei dipendenti...) che, nel periodo in cui è stato socio di maggioranza la G.V.G. Immobiliare Srl, sono stati regolarmente onorati ma che, nella stagione sportiva 2015/16, in concomitanza con l’acquisizione della maggioranza delle quote da parte della Progetto Carrara Srl, sono venuti meno, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Sezione Disciplinare: A) Raffaele Tartaglia, consigliere di amministrazione della Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al 9.12.2015 (data della messa in liquidazione), nonché socio di riferimento della stessa dal 2.9.2015 in virtù della carica di amministratore unico della Progetto Carrara Srl, titolare del 70% delle quote della Carrarese Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato, in qualità di Amministratore, con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, incrementando i costi di gestione e riducendo i ricavi della stessa nonché non ottemperando – con l’aggravante del trovarsi in conflitto di interessi - agli obblighi previsti dall’art. 2482 ter del codice civile nonché, in qualità di socio di riferimento, per non avere ricapitalizzato la società stessa; condotta che ha comportato la sua messa in liquidazione e successivamente il fallimento, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ed, in particolare, per le condotte indicate ai punti A3, B3, C2, D e E4; B) Cristiano Bottici, consigliere di amministrazione della Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al 9.12.2015 (data della messa in liquidazione), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, incrementando i costi di gestione e riducendo i ricavi della stessa nonché non ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 2482 ter del codice civile; condotta che ha comportato la messa in liquidazione e successivamente il fallimento della società, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per le condotte indicate ai punti A3, B3, D e E4; C) Federico Sandro, consigliere di amministrazione della Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al 9.12.2015 (data della messa in liquidazione), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, incrementando i costi di gestione e riducendo i ricavi della stessa nonché non ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 2482 ter del codice civile; condotta che ha comportato la messa in liquidazione e successivamente il fallimento della società, come dettagliatamente riportato nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per le condotte indicate ai punti A3, B3, D e E4. Le memorie Sono pervenute nei termini due memorie difensive. In quella redatta a nome e conto del deferito signor Cristiano Bottici, si chiede il respingimento dell'addebito per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto e l'archiviazione della procedura. A tal fine, si sostiene che il deferito avrebbe ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione dal 2.9.2015 al 19.10.2015 (e non sino al 9.12.2015), data in cui avrebbe rassegnato le proprie dimissioni, e che in tale lasso di tempo egli non avrebbe compiuto alcun atto gestionale né si sarebbero determinate passività, come ricavabile dallo stato passivo del fallimento. In quella redatta a nome e conto del signor Sandro Federico, si conclude in via preliminare per la declaratoria di improcedibilità del deferimento per la violazione dell'art 32 ter CGS e, nel merito, per il proscioglimento dall'addebito contestato e richiesta di audizione. In detta memoria si eccepisce altresì che il deferito avrebbe ricoperto la carica di componente del C.d.A. Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al 20.10.2015, data nella quale avrebbe dato le sue dimissioni, senza aver mai compiuto atti gestionali né aver inciso nelle cause del dissesto, avendo stipulato dal 16.9.2015 un contratto di prestazioni sportive, di natura subordinata, come Direttore Sportivo del sodalizio, che costituiva la ragione del suo arrivo in Carrara. Il dibattimento All'odierna riunione la Procura Federale, dando rilievo alle suddette memorie e relativi allegati e non ravvedendo una compartecipazione degli stessi nella causazione del dissesto, ha concluso per il proscioglimento dei signori Cristiano Bottici e Sandro Federico e per l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di anni tre e dell'ammenda di euro 40.000,00= per il signor Raffaele Tartaglia. Il difensore del signor Sandro Federico, pure personalmente presente, ha in ogni caso illustrato i contenuti della sua memoria difensiva concludendo per il proscioglimento. Il difensore del signor Cristiano Bottici ha preso atto della richiesta della Procura Federale di proscioglimento del suo assistito, richiamando la memoria in atti e, successivamente, articolando anch’egli una breve illustrazione orale della difesa. Il signor Raffaele Tartaglia, presente personalmente, ha potuto diffusamente illustrare, anche su invito del Presidente, la propria tesi difensiva in ordine alla sua estraneità agli addebiti contestati; egli ha attribuito la causa del dissesto ad accordi economici e patti parasociali intercorsi con la Società cedente le quote di partecipazioni, che sarebbero rimasti inadempiuti, ed ha chiesto di depositare taluni documenti in suo possesso; la Procura si è opposta al deposito siccome tardivo. I motivi della decisione - L'eccezione preliminare di inammissibilità e/improcedibilità dell'atto di deferimento per l'asserita violazione dell'art. 32 ter, c. 4°, CGS nella parte in cui assegna alla Procura Federale il termine di 20 giorni dalla conclusione delle indagini per informare l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che lo giustificano, è infondata. Non ignora il Collegio l’indirizzo assunto dalla Sezione in ordine alla perentorietà dei termini del procedimento disciplinare sancita dall’art. 38, c. 6 del CGS. Sennonché, detto indirizzo deve essere rimeditato alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello che, nella deliberazione Carpeggiani ed altri di cui nel C.U. n. 75 del 2.12.2016, è stata di diverso avviso ritenendo non perentoria la natura di tale termine, dopo una altrettanto approfondita esegesi in chiave sistematica delle norme in esame: senza considerare che il termine in questione comunque non era venuto a scadenza, in forza della proroga concessa dal Procuratore Generale per lo Sport (40 giorni decorrenti dal 15.6.2016). - Passando all'esame della posizione dei tre amministratori, va rammentato in fatto che con verbale di Assemblea di Carrarese Calcio Srl del 2.9.2015, a repertorio n. 22404 e n. 9473 a raccolta del Notar Massimo Cariello, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pisa il giorno successivo al n. 4983, dopo l'approvazione di varie modifiche statutarie era stato approvato il bilancio di esercizio redatto in forma abbreviata dall'organo amministrativo, chiuso al 30.6.2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; dai documenti sono emerse perdite che, al lordo del capitale sociale e delle riserve, ammontavano a complessivi euro 737.615,00= che avevano intaccato il capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.; veniva contestualmente deliberato un assorbimento delle perdite ed una congrua ricapitalizzazione con copertura dell'intera perdita in parte attraverso l'utilizzazione della riserva straordinaria per euro 229.549,00= (con riduzione della perdita a euro 508.066,00=), riduzione a zero del capitale sociale per perdite, così riducendo la perdita a euro 493.066,00=, un aumento del capitale sociale di euro 508.066,00= (dando atto del già intervenuto versamento di detta somma ad opera esclusiva di G.V.C. immobiliare Srl), residuando pertanto un nuovo capitale sociale di euro 15.000,00=, tutto appartenente a tale Società. L'ultima delibera assembleare ineriva la nomina del Collegio di Amministrazione, a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni, nelle persone dei signori Raffaele Tartaglia, Sandro Federico e Cristiano Bottici. Risulta che l’assemblea dei soci non ha mai proceduto alla nomina del Presidente dell'organo amministrativo (né ad attribuire specifiche deleghe), anche se agli atti risulta acquisito un modulo di accettazione delle cariche datato 2.9.2015 sottoscritto dai tre amministratori nel quale è evidenziato il ruolo di Presidente del C.d.A. in capo al signor Raffaele Tartaglia (vedasi produzione n. 1 della memoria difensiva del signor Sandro Federico, coincidente con l'allegato 9 della memoria del signor Cristiano Bottici). Giova segnalare che la nomina a Presidente del C.d.A. non era riservata all'Assemblea dei soci, in quanto ai sensi dell'art. 16 del novellato statuto "qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente"; anche se al riguardo non è dato rinvenire il verbale delle Adunanze del C.d.A. e neppure esiste alcuna formale riunione di tale Organo dall'insediamento alla sua cessazione. In ogni caso, l'allegato delle nomine dei tre consiglieri, con il ruolo di Presidente assegnato al signor Raffaele Tartaglia e la relativa accettazione delle cariche, è stato certamente comunicato alla locale Camera di Commercio in data 10.9.2015, come emerge dalle visure in atti, e la cessazione di tali cariche è indicata al 9.12.2015 per il signor Bottici ed al 14.12.2015 per signori Federico e Tartaglia, data nella quale viene iscritta la nomina del Liquidatore giudiziale (avvenuta con decreto in data 9.12.2015). Lo stesso signor Raffaele Tartaglia, come d'altronde confermato dagli altri due amministratori, ha pacificamente riconosciuto di aver svolto tale ruolo, contestandone solo la durata per effetto del disconoscendo della prorogatio. - La vicenda che riguarda i tre amministratori non può però essere accomunata poiché il signor Cristiano Bottici, con posta elettronica pec del 19.10.2015 indirizzata alla Società calcistica, aveva rassegnato le sue dimissioni "con effetto immediato dal ricevimento della presente, per le divergenze insorte tra i soci che mi rendono impossibile lo svolgimento del mio incarico, nonché per motivazioni squisitamente personali". Da allora il Bottici, coerentemente con la decisione assunta, non ha più partecipato ad alcuna Assemblea dei soci. Orbene, il combinato esame delle clausole statutarie e dell'art. 2385 c.c. consente di ritenere che tali dimissioni abbiano prodotto effetto immediato, a prescindere della mancata comunicazione al registro delle imprese. Ed invero nello statuto non solo non è presente la clausola "simul stabunt simul cadent", ma è espressamente previsto che per il funzionamento del C.d.A. basti la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti.Pertanto, non essendo disciplinata l'ipotesi delle dimissioni di un consigliere di amministrazione ed in assenza di previsione di meccanismi che lascino intendere la proroga delle funzioni dell'amministratore dimissionario sino alla sostituzione, trova espansione applicativa l'art. 2385 c.c. in virtù del quale "la rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori". Nel caso di specie, alla data delle dimissioni rese del sig. Bottici, rassegnate il 19.10.2015, restavano ancora in carica i due restanti amministratori, che rappresentavano dunque la maggioranza dei consiglieri. Tali dimissioni poi, per giurisprudenza pacifica, non contemplano per la loro validità l'esistenza di una giusta causa o l'accettazione ad opera dei soci in assenza di specifico patto. La violazione in capo al collegio sindacale ex art. 2385, comma 3, c.c. dell'obbligo di iscrizione delle suddette dimissioni (la pubblicazione delle dimissioni richiesta in data 18.11.2015 sarebbe poi avvenuta solo il 9.12.2015 per un disguido) neppure rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie estintiva già perfezionata tra le parti, trattandosi di pubblicità dichiarativa; in ogni caso, non può essere opposta all'amministratore dimissionario trattandosi di un adempimento riservato per legge ad altri soggetti e non essendogli attribuito alcun potere sostitutorio nell'assenza dell'iniziativa dell'organo deputato. Ne consegue, che il signor Bottici ha rivestito la carica di componente del C.d.A. dal 2 settembre al 19 ottobre 2015. - Diversa è la posizione dei due amministratori Tartaglia e Federico. Costoro hanno partecipato in data 20.10.2015 all'Assemblea dei soci. Il presidente Tartaglia, nel corso della seduta, ha reso note le dimissioni irrevocabili del consigliere Bottici, rassegnate il giorno prima (invitando inutilmente il socio di minoranza G.V.G. Immobiliare Srl a designare il sostituito, anche ai sensi dei patti parasociali non acquisiti). Successivamente, lo stesso presidente ed il componente Sandro Federico (espressione del socio di maggioranza nei suddetti patti parasociali) hanno rassegnato le loro dimissioni, provocando una reazione, messa a verbale, del Presidente del collegio sindacale il cui avviso era nel senso che il presidente dimissionario avrebbe dovuto proseguire in prorogatio nel proprio incarico. L’assemblea veniva sospesa e rinviata a nuova data, con previsione nell'ordine del giorno di apposito punto inerente "eventuale nomina di un nuovo organo direttivo". Senonché l'Assemblea dei soci, pur riunitasi successivamente nei giorni 27 e 30 novembre 2015, sempre alla presenza dei due amministratori dimissionari, non ha mai provveduto alla sostituzione dei membri. In data 2.12.2015 il collegio sindacale, nell'inerzia degli amministratori dimissionari, ritenuto che la Società si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 2484, commi 3 e 4, c.c., ha chiesto al Presidente del Tribunale di Massa Carrara l'emissione del decreto di messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore giudiziario; con decreto 9.12.2015 si attribuiva al liquidatore (dott. Emanuele Giorgi) la rappresentanza della Società con il potere di provvedere alla cessione dell'azienda, facoltizzato a compiere gli atti necessari all'esercizio provvisorio dell'impresa, accettando anche sponsorizzazioni e donazione ad opera di terzi (tale decreto risulta iscritto al registro delle imprese in data 19.12.2015, come anticipato). Alla stregua di quanto argomentato, le dimissioni dei signori Tartaglia e Federico, verbalizzate nel corso dell'Assemblea dei soci del 20.10.2015, non hanno prodotto effetto immediato bensì, ai sensi dell’art. 2385 c.c. e dello Statuto societario, differiti al momento della accettazione da parte dei consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci in loro sostituzione: evento mai verificatosi. Ne consegue, che i due deferiti hanno continuato a ricoprire, nel pieno delle facoltà giuridiche, rispettivamente le cariche di presidente e di componente del C.d.A. di Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al 9.12.2017, data del decreto di nomina del liquidatore giudiziale. - L'ex amministratore Bottici, che come sopra chiarito ha ricoperto l’incarico di consigliere soltanto dal 2 settembre al 19 ottobre 2015 su designazione del socio di minoranza, ha eccepito che nel suddetto periodo non avrebbe posto in essere né partecipato ad atti di gestione o amministrazione della Carrarese Calcio Srl, essendo rimasto estraneo alle obbligazioni pecuniarie rimaste inadempiute a titolo di consulenze o retribuzioni di tesserati in quanto operati in via esclusiva dal presidente C.d.A. senza preventiva autorizzazione e successiva ratifica. Nega che in tale lasso temporale il sodalizio presentasse una situazione di squilibrio economico o finanziario e/o di deficit patrimoniale, come sarebbe stato confermato dall'ispezione Co.Vi.So.C. del dicembre 2015. Egli rammenta l'intervenuto appianamento della perdita di bilancio al 30.6.2016. Riferisce, a propria discolpa, che la campagna acquisti e gli accordi economici con i tesserati erano già intercorsi prima della cessione delle quote di partecipazione e quindi della sua nomina. A supporto della dedotta estraneità ai fatti allega varie dichiarazioni: del signor Vincenzo Loi, consulente per le funzioni di amministrazione, finanza e controllo di Carrarese Calcio Srl dal 2.9.2015 al novembre successivo, a detta del quale egli "non ha collaborato, direttamente con il sottoscritto per la verifica e l'aggiornamento del budget e del piano cassa aziendale", attività per la quale il Presidente Tartaglia gli avrebbe imposto di non interfacciarsi con tale interlocutore, al punto che a fronte di specifiche domande fu costretto a rispondergli "che non gli era consentita alcuna divulgazione di tali risultanze"; del signor Iacopo Pasciuti, segretario generale del sodalizio, a detta del quale il quale il Bottici non avrebbe compiuto atti di gestione e di rappresentanza della Società, tantomeno con riguardo agli organi federali e non ha mai partecipato ad adunanze del C.d.A. in quanto mai convocato dal Presidente Tartaglia; del signor Fabio Sebastiano, consulente di Carrarese Calcio Srl per i rapporti finanziari e di marketing intrattenuti con gli sponsor della squadra, per il quale fu il Presidente Tartaglia a dargli ordine di non organizzare l'asta dei blocchi (iniziativa benefica che apportava donazioni alla cassa sociale anche pari a Euro 300.000,00=, come articoli di stampa in atti) a cagione del mancato accordo con il proprietario dell'area scelta per la manifestazione, provocando il dissenso dell'amministratore Bottici; del signor Diego Imperatrice, impiegato contabile di Carrarese Calcio Srl all'epoca dei fatti, il quale asserisce che nel lasso temporale dal 2.9.2015 al 19.10.2015 aveva provveduto a tutti gli adempimenti pecuniari per l'adempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali e quelli contabili generali su esclusiva indicazione del Presidente Tartaglia, senza l'intervento degli altri consiglieri, che non era mai stata convocata alcuna adunanza del C.d.A. per ratificare tali atti gestionali, che il signor Bottici non aveva mai svolto ruoli di rappresentanza societaria. L’incedere dei fatti e della condotta del Bottici, come sopra illustrata, se non fa venir meno la sua personale responsabilità, di certo la riduce tenuto conto anche del minore lasso di tempo (47 giorni) in cui ha rivestito il ruolo di membro del C.d.A. Va considerato, infatti, che in assenza di deleghe (non rinvenute agli atti), egli risultava comunque amministratore dotato di tutti i poteri, anche disgiunti dagli altri amministratori, ciò per previsione statutaria, così che avrebbe potuto sostituirsi anche al Presidente per convocare le adunanze del C.d.A., o quanto meno esercitare un impulso sollecitatorio in detta direzione, di cui non v'è tuttavia prova alcuna. Seppure lasciato effettivamente all'oscuro degli atti gestori compiuti dal Presidente Tartaglia, egli ben avrebbe potuto chiederne per iscritto la ragione e comunque esercitare direttamente i poteri di verifica e di controllo sui libri contabili, segnalando l'anomalia della sua sostanziale ed involontaria inoperatività al collegio sindacale, al fine di far risultare un suo formale dissenso. Inoltre, lo stesso non poteva non sapere a cagione del ruolo ricoperto, e questo fin dall'Assemblea del 2.9.2015 (coeva alla cessione di quote), nella quale egli era stato nominato, del forte squilibrio esistente tra costi e ricavi; circostanza che aveva comportato per numerosi esercizi la necessità di appianare i debiti e ricostituire il capitale sociale, come avvenuto nell'ultimo esercizio chiuso al 30.6.2015. Egli, pertanto, usando la diligenza media del buon amministratore, era nelle condizioni di rendersi conto, o almeno sospettare che, in assenza di interventi propositivi dell'organo gestorio dettati al fine di eliminare tale anomalia strutturale, la Società stava accumulando continuativamente e sistematicamente debiti quotidiani, a fronte di un capitale sociale assolutamente modesto (di soli euro 15.000,00=). In sostanza, lungi dal limitarsi ad un mero esercizio passivo di sorveglianza, svolto a nome e conto della Società di minoranza che l'aveva designato come consigliere, avrebbe dovuto preoccuparsi di assolvere con diligenza e fedeltà al mandato gestorio cui era stato chiamato, rappresentandosi le conseguenze del presunti impedimenti allo svolgimento del proprio ruolo di amministratore della Carrarese Calcio Srl Con questo senso del dovere, egli avrebbe dovuto promuovere le iniziative necessarie per appurare se si stavano verificando, o se già si erano verificate, cause di scioglimento della Società o di riduzione del capitale per perdite. La pacifica omissione di iniziative in tale direzione ha certamente determinato nel tempo l'aggravamento della situazione economico-finanziaria, cui non è stato possibile por rimedio, essendo d'altronde pacifico che in materia di responsabilità l'amministratore risponde non solo di atti commissivi ma anche di quelli omissivi, come nel caso di specie. Anche l'affermazione difensiva per la quale al 19.10.2015 non sarebbe esistito alcun debito né squilibrio patrimoniale è facilmente sconfessabile. Infatti, quando il deferito riferisce che le perdite dell'esercizio giugno 2014-giugno 2015 erano state appianate al 2.9.2015, non tiene in alcun conto che alla data della sua nomina erano già intercorsi due mesi dell'esercizio 2015-2016 nei quali erano stati stipulati tra gli altri anche gli accordi economici sportivi cui fa riferimento e quindi erano state contratte nuove obbligazioni (non rilevando se dalla nuova o dalla vecchia gestione), e che gli effetti degli stessi si erano certo palesati anche nei 47 giorni nei quali ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione (sino al 19.10.2015). È comprovato e verosimile pertanto, anche per quanto più avanti si dirà, che in tale lasso temporale il sodalizio, ridotto ad un capitale sociale di soli euro 15.000,00= abbia accumulato nuovi debiti, non risultando agli atti alcun intervento gestionale in grado di impedire quel sistematico squilibrio tra costi e ricavi che aveva caratterizzato la gestione societaria negli ultimi anni. Proprio la relazione della Co.Vi.So.C., a seguito dell'ispezione del 21.12.2015, costituisce la miglior smentita alla difesa del Bottici. Dalla stessa si rileva che nonostante le operazioni di azzeramento delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale, la gestione aveva continuato a manifestare uno strutturale squilibrio economico- finanziario "che comportava la necessità di continui apporti di capitale finalizzati a garantire la continuità aziendale, che erano stati interrotti a causa di una diatriba all'interno della compagine sociale; tale situazione aveva determinato la richiesta di scioglimento della Società da parte dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2484 c.c. e la conseguente nomina da parte del Tribunale di Massa Carrara di un liquidatore giudiziale". Fra l'altro, da tale ispezione emergeva che al 13.12.2015 la situazione contabile esponeva una perdita di euro 568.994,63= per cui la Società si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2482 ter c.c.; alla data del 30.9.2015 la Società evidenziava una capitale circolante netto negativo di Euro 1.086.669,36=; il rapporto R/I, sempre al 30.9.2015, era pari a 1,084 con un'eccedenza di indebitamento di Euro 1.135.332,00=; il pagamento delle rate dei debiti tributari e previdenziali non risultava regolare pur nei limi consentiti per rimanere nel beneficio della rateizzazione, non risultava versata Iva per complessivi Euro 77.634,65= (risultavano invece pagati sino ad ottobre 2015 gli stipendi ed i contributi e le ritenute di legge). La riprova che nel corso del secondo semestre dell'anno 2015 la Società aveva continuamente e sistematicamente accumulato debiti (compreso dal 2.9.2015 al 19.10.2015) è poi data dalla situazione patrimoniale dall'1.7.2015 al 31.12.2015 redatta dal Liquidatore giudiziale: a fronte della produzione di costi di esercizio pari a Euro 1.742.090,35=, la Società aveva generato ricavi per soli Euro 587.229,07=, con una perdita di esercizio, relativo ad un solo semestre, di ben Euro 1.154.861,28=. Nonostante talune operazioni di liquidazione (risoluzione e cessione di alcuni contratti di prestazioni sportive per ridurre i costi e contenere il fabbisogno finanziario) e rimasta priva di effetto la richiesta del liquidatore ai soci di rifinanziare la procedura per carenza di fondi. Dallo stato passivo del fallimento Carrarese Calcio Srl, dichiarato con sentenza del 10.3.2016, sono peraltro risultati ammessi crediti privilegiati per Euro 329.182,45= e crediti chirografari per Euro 1.183.050,04=. - Quanto esposto vale anche per l'ex amministratore Sandro Federico, con alcune precisazioni che ne rendono più evidente il grado di responsabilità rispetto a quello ascritto al signor Bottici in ragione del maggior arco temporale nel quale egli ha ricoperto il ruolo di amministratore (dal 2.9.215 al 9.12.2015) e che hanno reso, pertanto, le sue omissioni più dilatate ed importanti. Il sig. Federico, come emerge dagli atti e dalle dichiarazioni del signor Tartaglia, è stato nominato su designazione del socio di maggioranza che in ragione di patti parasociali aveva diritto a due componenti in C.d.A. (l'altro è il Presidente Tartaglia, sul cui ruolo si tornerà). La scelta è ricaduta su di lui in quanto assai probabilmente per il signor Tartaglia era importante che il Direttore Sportivo del sodalizio (come tale assunto con contratto in regime di subordinazione a far data dal 16.9.2015) fosse inserito nell'organo amministrativo. Orbene, il signor Federico, che ha dichiarato di dimettersi nel corso dell'Assemblea dei soci del 20.10.2015 pur essendo rimasto in prorogatio fino al decreto di nomina del liquidatore giudiziale partecipando a tutte le restanti Assemblee, non ha mai assunto alcuna iniziativa gestionale che supplisse alle inerzie del Presidente (neppure dal 20.10.2015 è mai stata convocata alcuna adunanza del C.d.A.) né mai ha promosso iniziative coerenti con gli obblighi scaturenti dal mandato amministrativo, né mai ha fatto risultare dai verbali il suo dissenso rispetto alla gestione del sodalizio esercitata dal signor Tartaglia. Per tali ragioni il signor Federico ha concorso, con condotta colpevolmente omissiva, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, agevolando l’incremento dei costi di gestione e causando la riduzione dei ricavi, peraltro non ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 2482 ter del codice civile. - La responsabilità ascrivile alle condotte del signor Tartaglia è, invece, molto più ampia e significativa rispetto a quelle degli ex amministratori sopra esaminati. Costui ha unito al ruolo formale di Presidente di C.D.A. dal 2.9.2015 al 9.12.2015, anche quello di proprietario del 70% del capitale sociale di Carrarese Calcio Srl, nella sua qualità di amministratore unico di Progetto Carrara Srl, fungendo come vero e proprio dominus del sodalizio in grado da solo di determinarne le sorti. Per di più a questi ruoli formali egli ha aggiunto quello di amministratore unico di fatto della Società Carrarese Calcio Srl, circostanza che emerge de plano dalle dichiarazioni in atti, impedendo non solo forme di cogestione ma anche di controllo effettivo del suo operato, nell'assenza di adunanze del C.d.A. negli oltre tre mesi in cui era rimasto in carica (prima con tre e poi con due componenti). Più in particolare, nella sua qualità di presidente, dopo un mese dall'acquisto delle quote di partecipazione maggioritarie, durante il quale ha gestito e diretto la Società in solitudine, senza mai interloquire con gli altri componenti del C.d.A. ed essersi avvalso di consulenti esterni per attivare un piano aziendale, ha convocato l'Assemblea dei soci in data 2.10.2015, poi reiterata con altra identica convocazione del 5, ponendo all'ordine del giorno comunicazioni varie, patti parasociali, dimissioni del Presidente C.d.A., verifica ex art. 2285 c.c. (recesso del socio), verifica della situazione economica e patrimoniale, verifica ex art. 2484 c.c. ed adempimenti ex art. 2485 c.c.; riunione poi celebrata il successivo giorno 20. Dal verbale, nella versione più ampia agli atti che corrisponderebbe a quella ufficiale, risulta che il signor Tartaglia ha lamentato asserite violazioni di un accordo tra soci sottoscritto il 21.7.2015 e richiamato i dissidi insorti con l’altro socio; ha riferito delle dimissioni del signor Bottici e della sua mancata sostituzione in capo a G.V.G. Srl; ha depositato i patti parasociali; ha illustrato il bilancio chiuso al 30.6.2016, approvato il 2.9.2015, nonché le evidenze di una verifica contabile effettuata dal 3.9.2015 in avanti anche in conseguenza della bozza di due diligence redatta per conto di G.V.G. Srl; ha esposto le evidenze delle verifiche dei contratti sottoscritti dalla Società ed i motivi di criticità nei rapporti tra soci; ha rassegnato le sue dimissioni, cui si sono aggiunte quelle del signor Federico, con sospensione dell'Assemblea e suo rinvio a data fissa con all'ordine del giorno l'eventuale nomina di un nuovo organo direttivo, prospettive attuali e future, varie ed eventuali. Pur in assenza dei suddetti documenti, non allegati al verbale assembleare, risulta evidente la paralisi nella quale giaceva la Società dopo un solo mese di vita della nuova compagine sociale, al punto da indurre il collegio sindacale, a cagione dell’Assemblea fissata per il 5 andata deserta e della successiva riconvocata in via informale con posta elettronica pec del 9.11.2015: a sollecitare i soci e gli amministratori in prorogatio a specificare che l'Assemblea "non è la sede più opportuna della definizione delle diatribe interne e personali fra soci"; a formulare invito per una nuova fissazione dell’Assemblea con minaccia, in difetto, di rivolgersi al Tribunale; a rilevare di aver saputo dalla stampa che uno dei soci voleva uscire dalla Carrarese Calcio Srl; a constatare "la sostanziale impossibilità per la Società di raggiungere l'oggetto sociale ed impediscono al Collegio stesso di attestarne, come richiesto dalla legge, la continuità aziendale". Alla successiva Assemblea dei soci del 27.11.2015, chiamata a decidere sui seguenti punti all'ordine del giorno: nomina nuovo organo amministrativo, ripianamento perdite, deliberazioni in merito a revoca affidamenti bancari, deliberazioni eventuali in ordine agli adempimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c., il signor Tartaglia riferiva che entro il 30.11.2015 doveva essere inviato a Co.Vi.So.C. il prospetto denominato R/I che rileva i ricavi al 30.6.2015 e l'esposizione debitoria al 30.9.2015, rapportandoli all'ultimo stato patrimoniale, pena la comminatoria di sanzioni sportive per la Società. Gli argomenti all'ordine del giorno non venivano però trattati in quanto il Presidente dell'Assemblea chiedeva che il punto del ripianamento delle perdite venisse trattato prima di quello del rinnovo dell'organo amministrativo, alla cui proposta aderiva il collegio sindacale, perché "senza il superamento delle condizioni di cui all'art. 2484, comma 4, c.c. occorrerà prendere i provvedimenti imposti dal codice civile"; si opponeva il rappresentante del socio di minoranza, il quale osservava che tra i presupposti di cui all'art. 2484 c.c. ricorre anche quello di cui al punto 3, "del quale si sarebbero verificati gli elementi integrativi, nell'ipotesi di mancata rinnovazione degli organi amministrativi". L'Assemblea veniva sospesa e riconvocata per il giorno 30.11.2015. Nell'occasione il Presidente Tartaglia sosteneva che il capitale sociale poteva ritenersi reintegrato, "in quanto sulla base del contratto di compravendita delle quote, la cui copia è agli atti sociali, il debito di Euro 491.000,00= a favore di Gianluigi e Adriano Buffon è da intendersi erroneamente appostato, trattandosi di finanziamento a fondo perduto a favore della Società, come previsto dal contratto sopra richiamato", con richiesta di rettifica delle scritture contabili. Il collegio sindacale dichiarava che in assenza di una rinuncia espressa dai due creditori non avrebbe attuato la rettifica per non esporre gli amministratori ad azioni di responsabilità. A questo punto il rappresentante di G.V.G. Srl chiedeva al collegio sindacale se in caso di rinuncia a detto credito sussistessero le condizioni per la continuità aziendale intesa come ripianamento della perdita del capitale sociale, ottenendo una risposta negativa in quanto la rinuncia a tale credito non sarebbe bastata a ripianare la perdita. Aggiungeva che i dissidi tra soci non consentivano di proseguire l'attività sociale mettendo a repentaglio anche poste quali i crediti verso la Lega, "ammonendo i soci, che i requisiti di cui al punto 4 dell'art. 2484 c.c. non si possono ritenere superati, con tutte le conseguenze del caso". Il Presidente Tartaglia asseriva che "il solo ostacolo alla continuità aziendale è rappresentato dalla perdita del capitale", ripianabile come sopra detto in quanto la Società possiederebbe "liquidità sufficiente a far fronte all'attività sociale momentaneamente e nella prospettiva futura". Il rappresentante del socio di minoranza eccepiva che la continuità aziendale "deve essere valutata alla luce delle effettive e concrete possibilità o di raggiungere il pareggio tra utili e passività a fine esercizio ovvero della disponibilità dei soci a ripianare perdite future", rimarcando che non risultava alcun impegno concreto del socio di maggioranza ad apportare importanti iniezioni di finanza. In tal senso "ogni prosecuzione dell'attività comporterebbe, dunque, un semplice aggravio della posizione debitoria della Società, peraltro mediante il ricorso a risorse finanziarie che allo stato risultano garantite in prima battuta da soggetti estranei alla compagine sociale". A questo punto il Presidente Tartaglia invitava il collegio sindacale "a fare istanza di fallimento in proprio della Società", minacciando l'esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore unico di Carrarese Calcio Srl che a suo dire sarebbe incorso in numerose irregolarità. Il collegio sindacale inoltrava altra posta elettronica pec in data 2.12.2015 chiedendo al G.V.G. Immobiliare Srl se intendesse versare a titolo di finanziamento a fondo perduto le somme risultanti a debito sul conto corrente di Carrarese Calcio Srl alla data del 30.9.2015 ovvero, visti i successivi versamenti di soggetti terzi, se intendesse accollarsi i debiti verso costoro liberando la Società e chiedendo a Progetto Carrara Srl se intendesse adempiere ai propri obblighi di ricapitalizzazione delle perdite future ed in quale forma avrebbe garantito l'adempimento "atteso che il capitale sociale versato risulta incapiente rispetto alle perdite ipotizzabili ad oggi". Pur non in possesso delle risposte, che dovevano pervenire entro le successive 24 ore, deve inferirsene il contenuto negativo atteso che in data 4.12.2015 il collegio sindacale depositava istanza per la nomina del liquidatore giudiziale, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2848, commi 3 e 4, c.c. Il Collegio ritiene, sulla scorta di quanto sin qui esposto, che le condotte del Presidente Tartaglia, poste in essere nella duplice veste sopra evidenziata, abbiano concausato il dissesto della Società; e se anche risultassero impegni inadempiuti del socio di minoranza o debiti extra bilancio, siano state comunque idonee ad aggravarlo contribuendo in modo rilevante al fallimento. Ed invero, il deferito pur resosi acquirente e poi presidente del C.d.A. di una Società calcistica in strutturale squilibrio tra costi ricavi, non ha posto in essere alcuna iniziativa gestionale idonea a riequilibrarne le sorti economico - finanziarie del sodalizio né ha posto rimedio al nuovo indebitamento ricorrendo ai finanziamenti dei soci. È stata comprovata la circostanza che dopo neppure un mese della sua gestione individuale (al 30.9.2015), la Carrarese Calcio Srl già presentasse un ingente indebitamente bancario, avendo abbondantemente perso il proprio capitale sociale palesando indici sportivi coerentemente rivelatori di notevole indebitamento. A fronte di ciò, la condotta, o reazione del signor Tartaglia si è consumata esclusivamente nel coltivare un pesante contrasto con il socio di minoranza, non nelle sedi deputate a risolvere le eventuali controversie, ma nelle sedi assembleari di Carrarese Calcio Srl, tanto che non stupisce il fatto che si siano susseguite tre Assemblee (una a ottobre e due a novembre) nelle quali nulla è mai stato deliberato. Tali perdite si sono andate via via aggravando nei mesi di ottobre e novembre 2015, raggiungendo gli elevati importi emersi in sede di ispezione Co.Vi.So.C. di metà dicembre e poi sempre più consistenti emersi nel bilancio semestrale dall'1.7.2015 al 31.12.2015 durante la fase liquidatoria (perdita pari a Euro 1.154.861,28=). Fra l'altro il signor Tartaglia ha sempre mostrato piena consapevolezza che la diatriba tra soci avrebbe portato, da un lato, all'impossibilità del funzionamento degli organi sociali (art. 2484, comma 3, c.c. più volte evocato), così come ben sapeva alla luce delle reiterate richieste economiche rivolte al socio di minoranza (compresa di rinuncia ad un credito portato da terzi riconducibili a G.V.G. immobiliare Srl), della perdita del capitale sociale e delle necessità di adempiere senza indugi agli obblighi di cui all'art. 2482 ter c.c. (argomento mai concretamente trattato e deliberato). Senonché, falliti i tentativi di usare le Assemblee dei soci ai fini di una negoziazione con il socio di minoranza, il signor Tartaglia non ha neppure assunto le responsabilità che gli competevano, così che al termine dell'Assemblea del 30.11.2015 ha invitato il collegio sindacale a portare i libri in Tribunale ai fini della richiesta del fallimento in proprio, come se tale iniziativa non gli fosse possibile. Inoltre, con la sua inerzia nel convocare l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno il verificarsi di due cause di scioglimento della Società e conseguenti delibere ex art. 2485 c.c., o comunque nel promuovere personalmente l'istanza in sede giudiziale, ha indotto il collegio sindacale in supplenza ex art. 2487, comma 2, c.c., a presentare la domanda di nomina del liquidatore giudiziale. Non è dubbio che il signor Tartaglia abbia posto in essere condotte caratterizzate da sistematiche e reiterate irregolarità che hanno integrato tutte le violazioni contestate ed altresì cagionato grave compromissione dei principi e dei valori sui quali si fonda l'ordinamento federale. - L'atto di deferimento s’appalesa, pertanto, meritevole di accoglimento nei confronti dei tre incolpati nei limiti e nei termini sopra chiariti. Per cui, preso atto conto dell'assenza di precedenti disciplinari in capo agli stessi, del loro diverso grado di responsabilità nella determinazione dell'addebito e dei criteri sanzionatori medi in assenza di atti di distrazione, risulta congrua l'irrogazione delle sanzioni che seguono. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - a Raffaele Tartaglia, anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - a Cristiano Bottici, mesi 4 (quattro) di inibizione con l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); - a Sandro Federico, anni 1 (uno) di inibizione con l'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).
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