COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 107/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRECO FRANCESCO (Presidente dell’A.S.D. Macchitella Gela) Sig. SALVATORE SPADARO (Presidente della A.S.D. Real Gela) A.S.D. MACCHITELLA GELA A.S.D. REAL GELA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 107/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRECO FRANCESCO (Presidente dell’A.S.D. Macchitella Gela) Sig. SALVATORE SPADARO (Presidente della A.S.D. Real Gela) A.S.D. MACCHITELLA GELA A.S.D. REAL GELA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12288/795pf15-16/GC/vdb del 04 maggio 2016: 1) Il sig. Greco Francesco: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 95, comma 10 e dell’art. 96 delle NOIF, nonché dell’art. 42, comma 1 del Regolamento della LND, per avere sottoscritto in data 30.05.2014, una scrittura privata tra la società A.S.D. Macchitella Gela e A.S.D. Real Gela, non conforme alle disposizioni federali e, in particolare, in violazione delle forme e delle modalità stabilite dalle NOIF e dal regolamento della LND in tema di tesseramenti e premi di preparazione; 2) Il sig. Spadaro Salvatore: per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 95, comma 10 e dell’art. 96 delle NOIF, nonché dell’art. 42, comma 1 del Regolamento della LND, per avere sottoscritto in data 30.05.2014, una scrittura privata tra la società A.S.D. Macchitella Gela e A.S.D. Real Gela, non conforme alle disposizioni federali e, in particolare, in violazione delle forme e delle modalità stabilite dalla NOIF e dal regolamento della LND in tema di tesseramenti e premi di preparazione; 3) La soc. A.S.D. Macchitella Gela, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Greco Francesco, Presidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati; 4) La soc. A.S.D. Real Gela, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Spadaro Salvatore, Presidente della Società al momento della commissione dei fatti contestati; Rinviata una prima volta il dibattimento, stante l’impedimento del sig. Francesco Greco a presenziare, all’udienza odierna è comparso lo stesso sig. Francesco Greco il quale ha chiesto il proscioglimento suo e della Società rappresentata e in subordine ha chiesto che le sanzioni vengano contenute nel minimo edittale in ragione della dimostrata buona fede. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Francesco Greco; Mesi sei di inibizione a carico del sig. Salvatore Spadaro; Ammenda di € 1.000,00 a carico della A.S.D. Macchitella Gela; Ammenda di € 1.000,00 a carico della A.S.D. Real Gela. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalle allegazioni in atti risulta documentalmente provato quanto contestato in deferimento agli odierni incolpati. In particolare si rileva che tra i sigg. Francesco Greco, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Macchitella Gela, e Salvatore Spadaro, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Real Gela, venne sottoscritto un documento con il quale, a decorrere dalla stagione sportiva 2014/15 e per il periodo di tre anni veniva regolamentata la gestione condivisa dei rispettivi settori giovanili ed in particolare l’A.S.D. Real Gela si impegnava a trasferire, a semplice richiesta, i propri tesserati alla consorella senza che quest’ultima dovesse corrispondere alcun premio di preparazione. Il suddetto accordo, in violazione della normativa federale e del regolamento della L.N.D., non venne depositato da nessuna delle parti (benchè ne fossero solidalmente responsabili) presso il competente Comitato Regionale Sicilia. Conseguentemente ai deferiti vanno applicate le sanzioni così come da dispositivo, in misura attenuata tenuto conto di quanto emerso in dibattimento circa la dimostrata buona fede. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi: 1) La sanzione di mesi uno di inibizione al sig. Francesco Greco, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Macchitella Gela; 2) La sanzione di mesi uno di inibizione al sig. Salvatore Spadaro, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Real Gela; 3) La sanzione dell’ammenda di € 150,00 alla società A.S.D. Macchitella Gela, a titolo di responsabilità diretta per i fatti attribuiti al proprio Presidente. 4) La sanzione dell’ammenda di € 150,00 alla società A.S.D. Real Gela a titolo di responsabilità diretta per i fatti attribuiti al proprio Presidente. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S
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