COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 109/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FABIO LICATA (Consigliere della S.P.D. Branciforti); S.P.D. BRANCIFORTI. Campionato di 1^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12703/209 pf15-16/SS/pp del 10 maggio 2016, il sig. Fabio Licata, quale Consigliere della S.P.D. Branciforti, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Castellana / Branciforti del 02/11/2014, Branciforti / A. Caltanissetta del 24/01/2015, Nissa / Branciforti del 29/03/2015 e Branciforti / Raddusa del 12/04/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Sandro Lepiscopo, non regolarmente tesserato.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 109/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FABIO LICATA (Consigliere della S.P.D. Branciforti); S.P.D. BRANCIFORTI. Campionato di 1^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12703/209 pf15-16/SS/pp del 10 maggio 2016, il sig. Fabio Licata, quale Consigliere della S.P.D. Branciforti, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Castellana / Branciforti del 02/11/2014, Branciforti / A. Caltanissetta del 24/01/2015, Nissa / Branciforti del 29/03/2015 e Branciforti / Raddusa del 12/04/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Sandro Lepiscopo, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la S.P.D. Branciforti, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa e, sebbene regolarmente citate, non si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Fabio Licata; Ammenda di € 600,00 a carico della S.P.D. Branciforti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla S.P.D. Branciforti, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Fabio Licata è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Sandro Lepiscopo (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 108.040), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Fabio Licata omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società S.P.D. Branciforti, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Fabio Licata; Ammenda di € 400,00 a carico della S.P.D. Branciforti. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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