F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASTORE GABRIELE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/DUE TORRI DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASTORE GABRIELE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/DUE TORRI DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016) Con decisione del 28.09.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Gabriele Pastore dell’A.S.D. Calcio Pomigliano “per avere, di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto causandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Solo dopo circa 3 minuti il calciatore colpito poteva rientrare sul terreno di gioco”. In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Marco Tedesco di Pisa, si legge che il suddetto calciatore è stato espulso al 29’ del II tempo “perché, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, ha colpito volontariamente e con violenza con una gomitata sul viso l’avversario Calabrese Silvio Vincenzo n. 14 (soc. Due Torri). Calabrese è caduto immediatamente a terra chiedendo l’aiuto dei sanitari ed è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco per arrestare la fuoriuscita di sangue dal naso, rientrando sul terreno di gioco dopo circa 2-3 minuti”. Propone reclamo la società, chiedendo la riduzione della squalifica da 4 a 4 giornate, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lettera b) 4C.G.S.. La difesa della società insiste su tale norma, la quale prevederebbe per i calciatori responsabili delle infrazioni indicate dalla stessa norma, commesse in occasione o durante una manifestazione sportiva, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima della squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”. La difesa, infine, nel proprio reclamo, confronta il caso in esame con due accadimenti “persino più criticabili” e – a suo dire – per ciò, a questo omogenei, che sono stati decisi dalla Corte Federale di Appello nel senso della riduzione di una giornata squalifica. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in DIRITTO Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). La condotta tenuta dal Pastore si sussume in tale fattispecie. Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di fallo gratuito e doloso, in quanto è stato commesso con il pallone “a distanza dal calciatore”, elemento, questo, che differenzia la fattispecie da altre situazioni analoghe trattate da questa Corte e testimonia la volontarietà lesiva del gesto nei 3 confronti del calciatore della squadra avversaria. La volontarietà, inoltre, emerge sia dalla relazione dell’arbitro sia dal fatto che quest’ultimo lo ha sanzionato con l’espulsione diretta in seguito al gesto de quo. Peraltro, la stessa espulsione comporta, ai sensi dell’art. 19, comma 10 C.G.S., una sanzione minima di 1 giornata di squalifica. Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna soggiungere che l’art. 19, comma 4 C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti. Nel caso che ci occupa, l’aver causato epistassi al calciatore della squadra avversaria è incontrovertibilmente una circostanza aggravante, a prescindere dal fatto, meramente accidentale, del repentino recupero e rientro in campo dello stesso, dopo le opportune cure. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pomigliano di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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