F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 – LEGA PRO, UNICUSANO FONDI/SAMBENEDETTESE DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 - LEGA PRO, UNICUSANO FONDI/SAMBENEDETTESE DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016) Con decisione del 20.09.2016 Com, Uff, n.27/Campionati Giovanili, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alla gara del campionato Nazionale Under 15- Lega Pro – Unicusano Fondi/Sambenedettese calcio del 18.09.2016, infliggeva alla società Unicusano Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Con la seguente motivazione: Visto il referto della gara Unicusano Fondi- Sambenedettese, terminata con il risultato di 2- 0 e il successivo supplemento di referto richiesto all’Arbitro da questo Ufficio; Rilevato che la Soietà Unicusano Fondi, al 32° del secondo tempo, ha effettuato una sostituzione; Rilevato che la tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre movimenti di gara; Visto l’art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n.15 del 19.08.2016) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 17 del C.G.S.; Ritenuto che detta sostituzione abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell’Art. 17, comma 4 del C.G.S. e debba essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; Visto l’Art. 29, comma 3 del C.G.S. : PQM Infligge alla Società Unicusano Fondi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Avverso tale decisone ha presentato ricorso la società Unicusano Fondi Calcio la quale sosteneva che in realtà le sostituzioni dei suoi calciatori erano avvenute in tre tempi, così come prescritto dall’art. 11 del Regolamento del Campionato, più precisamente al 16°st due giocatori, al 28° st tre giocatori e al 32°un solo giocatore. Nel referto arbitrale, quindi, si riscontrerebbe una erronea trascrizione delle sostituzioni effettuate, per cui si chiedeva l’annullamento della decisione assunta in primo grado ed il ripristino del risultato acquisito sul campo, vale a dire Unicusano Fondi - Sambenedettese 2-0. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento. La normativa relativa alla sostituzione dei giocatori nei campionati giovanili prevede, infatti, la possibilità di sostituire nel corso della gara fino a sette atleti; prescrive anche, però, che tali 2 sostituzioni debbano avvenire in non più di tre momenti, allo scopo di evitare possibili perdite di tempo. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso il referto arbitrale, come è noto fonte privilegiata di prova, recita che le sostituzioni sono avvenute al 16°, 20°, 28° e 32° del secondo tempo, vale a dire in quattro mementi diversi, così violando le prescrizioni dell’Art.11 sopracitato. Del resto, il Direttore di gara in una successiva comunicazione del 19 Settembre: “confermo le sostituzioni fatte dalle due società da me riportate nel referto di gara”. Non vi è quindi spazio per accogliere il ricorso avverso la decisione del giudice di sportivo che va integralmente confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Unicusano Fondi Calcio di Fondi (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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