F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SSD ARL SPORTING RECCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL NERO MANUELE SEGUITO GARA SPORTING RECCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SSD ARL SPORTING RECCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL NERO MANUELE SEGUITO GARA SPORTING RECCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) In data 31.10.2016 la SSD ARL Sporting Recco proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gare inflitta al calciatore Del Nero Manuele perché «dopo la segnatura di una rete, da parte della propria società, dava una testata al volto di un avversario, senza comunque arrecargli particolare dolore» (cfr. rapporto di gara dell’arbitro). 4 Il ricorso proposto si presenta privo di ogni motivazione e redatto in forma generica. Non è allegata alcuna documentazione, né è presentato alcun elemento probatorio tale da indurre questa Corte a modificare la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. Va rimarcato che i motivi di gravame devono essere esposti con specificità sufficiente a consentire all’organo giudicante la possibilità di comprendere le ragioni alla base dell’impugnativa, in modo da valutare l’adeguatezza delle ragioni di fatto e di diritto su cui riposa l’iniziativa di parte. Per questi motivi la C.S.A., ai sensi dell’art. 33, comma 6, C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società SSD ARL Sporting Recco di Recco (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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