F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOLINO DANIELE SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) 7. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI FOLIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEDELKOVSKI FILIP SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOLINO DANIELE SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) 7. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI FOLIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEDELKOVSKI FILIP SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 36 del 23.10.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva ai calciatori Nedelkovski Filip, tesserato per la reclamante ASD Città di Foligno 1928 S.r.l. e Molino Daniele, tesserato per la reclamante USD Nuorese Calcio 1930, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, spintonato in modo violento con le braccia all’altezza del petto per circa un metro un calciatore avversario”. Entrambi desistevano “solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra”. Dal referto arbitrale si evince che, a gara terminata, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il calciatore della società Città di Foligno, n. 11 sig. Nedelkovski Filip, ed il calciatore della società Nuorese, n. 18 sig. Molino Daniele, si spintonavano violentemente in maniera decisa con le braccia all’altezza del petto per circa 1 minuto. Tale gesto non provocava comunque la caduta a terra degli stessi calciatori ed evidenti problemi fisici. I calciatori in questione hanno desistito dal protrarsi di tale comportamento solamente dopo l’intervento dei propri compagni di squadra. Avverso tale decisione entrambe le società proponevano, mediante proprio ed autonomo atto di impugnazione, reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo la sanzione inflitta eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta contestata ai rispettivi tesserati. I reclami proposti da Nedelkovski Filip per l’ASD Città di Foligno 1928 S.r.l. e da Molino Daniele per l’USD Nuorese Calcio 1930 sono infondati e, per l’effetto, vanno rigettati per le seguenti considerazioni in DIRITTO In via del tutto preliminare, questa Corte, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie, essendo i fatti oggetto di contestazione riferiti al medesimo incontro di campionato (ottava giornata del Campionato Nazionale Dilettante di Serie D – Girone G), dispone la riunione dei procedimenti. L e difese delle società reclamanti motivano nei rispettivi atti di impugnazione l’eccesso e la sproporzione della sanzione inflitta ai rispettivi tesserati, ritenendola iniqua in considerazione della condotta contestata agli stessi. Le stesse, in particolare, sottolineano come dalla condotta posta in essere dai rispettivi tesserati non sia derivato alcun danno fisico. Sicché a parere delle reclamanti la condotta posta in essere dai calciatori Nedelkovski Filip e Molino Daniele andrebbe giudicata non come violenta, bensì come irriguardosa. Per la società A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l., il Giudice Sportivo si sarebbe pronunciato in contrasto con il principio di civiltà giuridica di cui all’art. 19, comma I, C.G.S., non avendo questi 5 commisurato la sanzione applicata alla natura e alla gravità dei fatti commessi, ed inoltre non avrebbe tenuto in debita considerazione l’attenuante della provocazione richiamata dal comma IV del medesimo articolo, avendo l’allenatore della Nuorese Calcio, al termine dell’incontro tra le due squadre, sbeffeggiato l’allora allenatore della A.S.D. Città di Foligno, sig. Guazzolini Tommaso, incitando così la reazione della squadra avversaria. Per la società USD Nuorese Calcio 1930, il Giudice Sportivo con la sanzione inflitta si sarebbe posto in contrasto con una serie di precedenti riferibili a casi analoghi in cui ben più mite era stata la sanzione irrogata. Il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l’inflizione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF). Al riguardo la Corte ha ritenuto di sentire telefonicamente l’arbitro, sig. Riccardo Pelagatti della sezione di Livorno, il quale ha confermato che lo scontro fisico tra i due calciatori è stato acceso e si è prolungato. Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dai calciatori di Giustizia Federale Filip, per l’ASD Città di Foligno 1928, e Molino Daniele, per l’USD Nuorese Calcio 1930, debba essere considerata come violenta e non come meramente irriguardosa. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici in capo a nessuno dei calciatori coinvolti né in capo a terze persone (danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta), è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi al termine dell’incontro valido per l’ottava giornata di Campionato tra le due società, in una situazione in cui non poteva certamente registrarsi alcun eccesso di agonismo o foga agonistica, esso sarebbe sfociato in una vera e propria zuffa qualora non fossero intervenuti tempestivamente i rispettivi compagni di squadra. Tenuto conto della pericolosità astratta della condotta posta in essere dai due calciatori, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ASD Città di Foligno nel proprio reclamo, la condotta posta in essere dall’allora allenatore della medesima società, il sig. Guazzolini Tommaso, il quale come risultante dal referto arbitrale in atti rivolgeva all’allenatore della squadra avversaria, sig. Mariotti Marco, espressioni offensive favorendone la replica, non può essere considerata certamente come circostanza attenuante dei fatti in esame, bensì, all’opposto, come situazione atta a favorire l’insorgere di un clima ostile tra i giocatori delle due squadre. 6 In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la condotta posta in essere dai calciatori di Giustizia Federale Filip e Molino Daniele non può essere giudicata meramente irriguardosa, sicché trattandosi all’opposto di condotta violenta, deve ritenersi corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., riuniti i ricorsi nn. 7 e 8, come sopra proposti dalle società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 di Nuoro e A.S.D. Città di Foligno di Foligno (Perugia) sentito l’arbitro li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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