F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALA GIL DRAUSIO LUIS SEGUITO GARA CATANIA/CATANZARO DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALA GIL DRAUSIO LUIS SEGUITO GARA CATANIA/CATANZARO DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. .n. 72/DIV del 15.11.2016, in relazione alla gara Catania/Catanzaro del 13.11.2016, valevole per la tredicesima giornata del Campionato di Lega Pro 2016/2017, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive al sig. Drausio Luis SALA GIL, giocatore della società Calcio Catania S.p.A., per aver commesso un “atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”. Avverso tale provvedimento la società Calcio Catania S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 16.11.2016 e, a seguito della ricezione in data 17.11.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso trasmesso a mezzo PEC il 22.11.2016. L’appellante eccepiva l’eccessiva gravosità e severità della squalifica comminata al calciatore in questione, invocando: (i) l’unitarietà del contesto nel quale si è svolta la dinamica dell’episodio in contestazione (ai fini del favor rei sotteso all’istituto della continuazione) che trae origine da un errore in disimpegno dello stesso SALA GIL che innescava il contropiede del Catanzaro e successivamente commetteva il cosiddetto “fallo tattico” ai danni di un avversario, da cui scaturiva l’espulsione del difensore etneo; (ii) l’assenza di qualunque intento lesivo dell’incolumità del giocatore avversario; (iii) la sussistenza di circostanze attenuanti non valutate, quali lo stato di estrema tensione agonistica e l’assenza di precedenti di alcun tipo in capo al tesserato in questione; (iv) precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ritenuti analoghi, ove veniva disposta la riduzione della sanzione comminata da due ad un turno di squalifica. Tutto ciò premesso, l’appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico, la riduzione della sanzione comminata al suo tesserato sig. Drausio Luis SALA GIL, da due ad un turno di squalifica. All’udienza il difensore confermava le deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. Infatti, il Collegio ritiene che il gesto compiuto, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta verso un avversario, per il quale l’art. 19, comma 4, lett. b), del vigente C.G.S. commina la sanzione di 3 giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico si rivela inferiore al minimo edittale per il gesto compiuto dal calciatore etneo Sala Gil. Ne consegue che il Giudicante, nell’irrogare tale sanzione ridotta, ha già tenuto conto delle particolari modalità dell’azione e della non particolare gravità delle conseguenze del gesto violento posto in essere dal calciatore e ciò, da una parte, induce questa Corte a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall’altro lato, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare destituiti di fondamento i precedenti giurisprudenziali richiamati nonché i motivi dell’impugnazione. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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