F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEDERZOLI ALEX SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LEGAPRO SUDTIROL/VENEZIA DELL’8.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/CIt del 10.11.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEDERZOLI ALEX SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LEGAPRO SUDTIROL/VENEZIA DELL’8.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/CIt del 10.11.2016) La società Venezia F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 31 del 10.11.2016, con il quale, a seguito della gara di coppa Italia Legapro Sudtirol F.C./Venezia F.C. dell’8.11.2016, è stata inflitta al calciatore della stessa società Pederzoli Alex la seguente sanzione: - squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver rivolto ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive". La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in quanto il calciatore Pederzoli Alex non ha avuto alcun comportamento violento o pericoloso. Questa Corte Sportiva d’Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, pur rilevando che la sanzione applicata è al di sopra del minimo edittale, rileva altresì che il calciatore Peterzoli Alex, pur essendo stato in precedenza richiamato dall'assistente dell'arbitro, ha assolutamente ignorato l'invito che gli era stato rivolto ed ha posto in essere un comportamento gravemente irriguardoso urlando reiterati insulti nei confronti dello stesso assistente arbitrale. Questa Corte pertanto, ritenendo congrua la sanzione come già inflitta, respinge il ricorso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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