F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/PERUGIA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 55 del 22.11.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/PERUGIA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 55 del 22.11.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. .n. 55 del 22.11.2016, in relazione alla gara Ascoli Picchio/Perugia del 20.11.2016, valevole per la quindicesima giornata del Campionato di Serie B 2016/2017, ha inflitto la sanzione della squalifica di 1 giornata effettiva di gara all’allenatore dell’Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A., sig. Alfredo Aglietti, “per avere al 48° del secondo tempo contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Per avere, inoltre, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni ingiuriose”. Avverso tale provvedimento la società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 23.11.2016 e, a seguito della ricezione in data 24.11.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del difensore Avv. Maria Cristina Celani, trasmesso a mezzo PEC il 24.11.2016. L’appellante contestava in particolare: (i) in primo luogo, l’asserita erronea ricostruzione dei fatti riportata nei referti arbitrali, atteso che “i fatti e gli epiteti utilizzati non appaiono così gravi da giustificare la sanzione irrogata; …. omissis … le parole proferite dall’Aglietti nel sottopasso …non evidenziano un particolare contenuto ingiurioso; omissis ….il contenuto delle espressioni effettivamente pronunciate dall’allenatore Aglietti, sia di gran lunga inferiore a quella riportata nel referto arbitrale”; (ii) la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all’episodio, nonché la disparità di trattamento anche in considerazione di recenti precedenti giurisprudenziali di questa Corte che avrebbero comminato la sanzione di una giornata “a fronte di due e distinte condotte poste in essere nei confronti del Direttore e del IV° Ufficiale di gara”; (iii) la sussistenza di circostanze attenuanti non valutate, quali il contesto di estremo disagio dovuto al recente sisma e delle conseguenti difficoltà logistiche, organizzative e gestionali in cui versa attualmente la società. Tutto ciò premesso, l’appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’annullamento o la riduzione della sanzione comminata al proprio allenatore sig. Alfredo Aglietti. All’udienza, il difensore (Avv. Maria Cristina Celani) confermava le deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. Preliminarmente questa Corte rileva che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti della FIGC, confermata sul punto da altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., del C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni+4/FIGC del 15.1.2013). Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata all’allenatore dell’Ascoli Picchio deve essere, pertanto, condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di gara nel referto in atti, ove è dato leggere che: (i) il sig. Alfredo Aglietti veniva allontanato dal campo, su segnalazione del quarto ufficiale, per aver contestato una decisione dell’arbitro, al 48° del secondo tempo, “gridando testuali parole: ‘ma che c… fai’?”; (ii) successivamente il medesimo allenatore, nel sottopasso degli spogliatoi, nuovamente gridava testuali parole all’indirizzo dell’arbitro: “come c…. si fa, siete scarsi, siete davvero scarsi, vi dovreste vergognare, vergognatevi, ci vogliono le palle, tirate fuori le palle, come c…. si fa, mi avete rotto i c…….”. 4 Tali espressioni, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, sono state correttamente ritenute ingiuriose dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B e devono essere stigmatizzate con fermezza. Ciò non di meno, la Corte ritiene che la condotta del sig. Alfredo Aglietti, concretizzatasi nella protesta plateale, cui ha fatto seguito l’espulsione dal campo, nonché, a maggior ragione, nella reiterazione delle offese ingiuriose verso il Direttore di gara nel sottopasso dello spogliatoio, per le sue caratteristiche di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, avrebbe dovuto essere sanzionata, adottando come parametro di riferimento la sanzione prevista dall’art. 19, comma 4 lett. a) del vigente C.G.S., con due giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica di una sola giornata inflitta dal Giudice Sportivo si rivela inferiore al minimo edittale per la condotta posta in essere dall’allenatore dell’Ascoli Picchio. Ne consegue che il Giudicante, nell’irrogare tale sanzione ridotta, ha già tenuto conto del particolare contesto ambientale di estremo disagio dovuto al recente sisma e delle conseguenti difficoltà logistiche, organizzative e gestionali in cui versano attualmente la società e, di riflesso, anche tutti i tesserati della squadra, in primis l’allenatore; tale constatazione induce questa Corte, da una parte, a ritenere congrua la sanzione attenuata e, dall’altro lato, in considerazione del minimo edittale già applicato in misura ridotta, a giudicare inconferenti e destituiti di fondamento i precedenti giurisprudenziali richiamati nonché i motivi dell’impugnazione. Per questi motivi La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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