COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ P. ROSETANA CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 13.11.2002 AL DIRIGENTE AMABILE FLAVIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 10 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri).
COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ P. ROSETANA CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE
FINO AL 13.11.2002 AL DIRIGENTE AMABILE FLAVIO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 10 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri).
La Commissione Disciplinare,
osserva:
con provvedimento riportato nel Comunicato Ufficiale n. 10 del 16.10.2002, il Giudice Sportivo
applicava ad Amabile Flavio, dirigente della P. Rosetana Calcio, l’inibizione a svolgere ogni
attività ai sensi dell’articolo 14 del C.G.S., “perché a fine gara, nel corso della quale aveva svolto
la funzione di Assistente Arbitrale, colpiva con il manico della bandierina più volte alla testa un
calciatore della squadra avversaria, che aveva già subito violenza da un tesserato della Società
Rosetana”.
Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo, nell’interesse del proprio dirigente, la P.
Rosetana Calcio sostenendo che altri, e quindi non l’Amabile, avrebbe fatto uso improprio della
bandierina lasciata su una panchina a fine gara. Nel reclamo, peraltro, non veniva prodotta o
indicata alcuna prova a sostegno della tesi difensiva.
Va, a questo punto, evidenziato che nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara la
condotta violenta dell’Amabile è puntualmente delineata; che il rapporto arbitrale (e/o
supplemento) riveste il carattere di prova privilegiata; che la sanzione irrogata è corretta ed
adeguata ai fatti, ne consegue che il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
respinge il reclamo della P. Rosetana Calcio. Si addebita la tassa non versata.
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