COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ P. ROSETANA CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 13.11.2002 AL DIRIGENTE AMABILE FLAVIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 10 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri).

COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ P. ROSETANA CALCIO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 13.11.2002 AL DIRIGENTE AMABILE FLAVIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 10 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri). La Commissione Disciplinare, osserva: con provvedimento riportato nel Comunicato Ufficiale n. 10 del 16.10.2002, il Giudice Sportivo applicava ad Amabile Flavio, dirigente della P. Rosetana Calcio, l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’articolo 14 del C.G.S., “perché a fine gara, nel corso della quale aveva svolto la funzione di Assistente Arbitrale, colpiva con il manico della bandierina più volte alla testa un calciatore della squadra avversaria, che aveva già subito violenza da un tesserato della Società Rosetana”. Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo, nell’interesse del proprio dirigente, la P. Rosetana Calcio sostenendo che altri, e quindi non l’Amabile, avrebbe fatto uso improprio della bandierina lasciata su una panchina a fine gara. Nel reclamo, peraltro, non veniva prodotta o indicata alcuna prova a sostegno della tesi difensiva. Va, a questo punto, evidenziato che nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara la condotta violenta dell’Amabile è puntualmente delineata; che il rapporto arbitrale (e/o supplemento) riveste il carattere di prova privilegiata; che la sanzione irrogata è corretta ed adeguata ai fatti, ne consegue che il reclamo deve essere respinto, P.Q.M. respinge il reclamo della P. Rosetana Calcio. Si addebita la tassa non versata.
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