F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIO- NE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 INFLITTA- LE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 NN. 1 E 3 E 6 N. 5 C.G.S., PER ILLECITO SPOR- TIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/EMPOLI DEL 25.10.1998 (Deli- bera della Commissione Disciplinare presso al Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 195 del 3.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIO- NE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/99 INFLITTA- LE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 NN. 1 E 3 E 6 N. 5 C.G.S., PER ILLECITO SPOR- TIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAMPDORIA/EMPOLI DEL 25.10.1998 (Deli- bera della Commissione Disciplinare presso al Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.12.1998) A seguito di denuncia dell'arbitro Salvatore Stefano Farina e dei conseguenti accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini, con provvedimento del 29.10.1998 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti l'Empoli Calcio F.C. per rispondere della violazione di cui agli artt. 2 nn. 1 e 3 e 6 n. 5 C.G.S.; si faceva carico alla società della "responsabilità presunta nell'illecito posto in essere, a suo vantaggio, da persona identificata, non tesserata e ad essa estranea, per avere la stessa in data 24.10.1998 compiuto, attraverso il tentativo di condizionamento dell'arbitro designato Farina Salvatore Stefano, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Sampdoria/Empoli dei 25.10.1998". All'esito del dibattimento la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 195 del 3 dicembre 1998, affermava la contestata responsabilità presunta e applicava nei confronti del F.C. Empoli la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nel campionato in corso di svolgimento. Avverso tale decisione la società ha proposto rituale appello chiedendo il proscioglimento dall'addebito con la formula più ampia. All'odierna riunione il Procuratore Federale e il legale patrocinante gli interessi della reclamante hanno illustrato oralmente le loro ragioni. Ritenuti i fatti di causa come opportunamente esposti nella delibera impugnata, che ha riportato con scrupolosa esattezza quanto dichiarato dai protagonisti della vicenda, rilava il Collegio che sussiste la prova del fatto integrante l'illecito sportivo. Tale prova si ricava dalla dichiarazione resa il 25 ottobre dall'arbitro Farina, che ha descritto in dettaglio quanto accaduto nell'incontro del giorno precedente con il Repetto. Vale la pena di riportare testualmente, così come figurano agli atti (foglio 76), le frasi pronunciate in quell'occasione dal Repetto, nel contesto di un discorso prolungatosi per una decina di minuti: "Siamo tra uomini veri, ora le dico una cosa, se le interessa va bene se no amici come prima. Sa, io non la conosco ma penso le faccia piacere avere alcune informazioni. lo ho aperto un'azienda in Uruguay import/export dove lavora per me una signora molto brava... nella vita ho fatto di tutto, ho avuto anche sotto di me 10.000 dipendenti, ho aperto a Varese in società la Banca Popolare del Ticino con ... e sto lavorando con varie ditte nello show-room che ho aperto. Tra le varie ditte c'è quella di Corsi e Ruffo. Come saprà Corsi è il presidente dell'Empoli, sa ho parlato con lui domani giocano contro la Sampdoria, sono in cattive acque, sono in crisi e hanno bisogno..." Qui il monologo di Repetto si interrompe perché l'arbitro, che fino a quel momento non aveva aperto bocca, si alzò di scatto e uscì dalla stanza, percependo, mentre nel corridoio stava guadagnando l'uscita dall'ufficio, la voce del Repetto che diceva "Ah ora se ne va?". Dal canto suo il Repetto assunto a verbale il 26 ottobre (già il giorno precedente il Presidente e il Direttore generale dell'Empoli erano stati informati dell'accaduto e interrogati dagli inquirenti)), ammise di aver descritto al Farina le sue varie attività, tra cui quella che vedeva interessato anche il Presidente dell'Empoli, e quindi, venuto al dunque, di avere testualmente detto "io ho bisogno di un aiuto" - con ciò intendendo sollecitare Farina perché intercedesse presso qualche squadra di Serie A per organizzare a scopo benefico una partita amichevole -, senonché a quel punto il discorso si era interrotto per il repentino allontanamento dell'arbitro. II contrasto tra le due versioni è stato superato dalla Commissione Disciplinare col conferire assoluta prevalenza a quella fornita dal Farina e le argomentazioni portate a sostegno di tale convincimento sono condivise e fatte proprie dalla C.A.F.. La versione resa dall'arbitro sui termini del discorso si inquadra perfettamente nello sviluppo logico e cronologico dei fatti accertati, mentre a conclusioni opposte deve pervenirsi nell'esame della versione fornita da Repetto. E così, per sua stessa ammissione (foglio 91 e segg.), Repetto manifestò alle ore 8.30 di venerdì 23 ottobre (si noti, quando era a conoscenza della designazione di Farina per la partita Sampdoria/Empoli della domenica successiva) l'intenzione di incontrare l'arbitro; per attuare tale intendimento si rivolse, per il tramite del messo comunale e vigile urbano Cazzulo, al padre di Farina (già vigile urbano anch'egli). A questi Repetto non svelò il motivo della richiesta, ma sottolineò che si trattava "di cosa personale urgente" (foglio 84). Anche nei confronti dell'arbitro il Repetto, nel corso dei successivi contatti telefonici per fissare l'incontro, mantenne lo stesso atteggiamento: voleva parlare col Farina "a quattr'occhi e di persona trattandosi di cosa personale ed urgente" (deposizione Farina a foglio 221, a conferma dalla dichiarazione a foglio 76). E' di tutta evidenza che il comportamento del Repetto mal si concilia con l'asserito proposito di incontrare l'arbitro perché lo aiutasse nell'organizzare un incontro di calcio per fini umanitari. Per un incontro del genere con un personaggio (l'arbitro Farina) che poteva essere contattato con facilità in qualsiasi momento (Repello è Sindaco di Castelletto d'Orba e svolge attività lavorativa di assicuratore a Ovada, distante pochi chilometri, ove risiede l'arbitro Farina, anch'egli assicuratore) non sussistevano motivi di urgenza e tanto meno di riservatezza, posto che le attività benefiche di Repetto erano ben note: come risulta dagli atti egli si era rivolto, per gli stessi dichiarati fini, tra l'inverno del 1997 0 la primavera 1998 al dirigente arbitrale dott. Pairetto (foglio 224) e nel settembre dello scorso anno al dirigente del Milan dott. Correda (foglio 223), per tacere le manifestazioni da lui organizzate in anni precedenti, sempre allo scopo di raccogliere fondi per una bambina malata. Se ne deduce che l'urgenza dell'incontro, più volte proclamata, e l'intenzione di manifestarne la ragione solo a voce, rendono del tutto inattendibile la motivazione addotta dal Repetto, peraltro di per sé assai labile posto che già un rappresentante autorevole della classe arbitrale, quale il dott. Pairetto, gli aveva escluso la possibilità di un contatto con società di calcio da parte di un arbitro in attività. Di ciò si è resa ben conto la difesa dell'Empoli che ha introdotto nel processo le testimonianze di Grasso, già segretariato di un Comune vicino a Castelletto d'Orba. e di Cazzulo, dipendente del Comune di quella località, al fine di dimostrare che Repetto coltivava l'intenzione di incontrare l'arbitro Farina ben prima che fosse nota la sua designazione per l'incontro Sampdoria/Empoli del 25 ottobre. Senonché le testimonianze offerte non sono affatto decisive. Non quella di Grasso, il quale ha fatto riferimento ad un colloquio avuto con Repetto il 4 settembre nel corso del quale l'interlocutore gli avrebbe parlato del tentativo di organizzare una gara amichevole con l'aiuto del Farina (foglio 232). Sta di fatto. peraltro, che da allora trascorse inutilmente oltre un mese e mezzo prima di quel venerdì 23 ottobre, allorquando Repetto, a conoscenza della designazione di Farina per la partita della domenica successiva, manifestò l'urgenza di incontrarlo e a tal fine diede incarico a Cazzulo di contattare il padre dell'arbitro; sul punto, come si è già osservato, Repetto è stato molto preciso quando venne interrogato i 26 ottobre, cioè nell'immediato contesto degli eventi, il che svaluta in pieno la dichiarazione sottoscritta da Cazzulo I'11 novembre, poi ribadita al dibattimento, secondo cui l'incarico gli sarebbe stato conferito in giorni precedenti. Deve quindi concludersi che la ricerca del contatto con Farina padre per giungere all'abboccamento col figlio, sottintendeva ben altra motivazione di quella prospettata dalla difesa ed appare rivelatrice delle reali intenzioni perseguite dal Repetto. Le espressioni da lui usate sono sintomatiche e di significato univoci, tali da costituire l'elemento oggettivo dell'illecito sportivo secondo la definizione dell'art. 2 n. t C.G.S. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza sportiva. Appare superfluo ricordare che l'illecito si perfeziona al momento stesso i cui si tenta in qualsiasi modo di pervenire all'alterazione del risultato di una gara; se ciò ò vero, come l0 8. si deve concordare con il giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare, la quale sul punto ha fornito un motivazione convincente che si sottrae alle censure dell'appellante. Le argomentazioni svolte con apprezzabile impegno dalla difesa dell'Empoli non valgono a scalfire la compattezza e il rigore logico della decisione impugnata, che ha fondato il suo convincimento nella corretta valutazione del comportamento delle parti. Da un lato si sono evidenziati il tenore e la successione delle espressioni adoperate da Repetto, con un crescendo che, partito dalla premessa "siamo tra uomini veri... ora le dico una cosa... se le interessa va bene se no finisce lì", proseguito con l'esaltazione dei propri successi e le rivelazione dell'aggancio per motivi di affari con il Presidente Corsi, pervenuto poi all'esplicito riferimento a intese intercorse ("ho parlato con lui") e alla gara dell'indomani, è culminato alla fine nella prospettiva di un risultato favorevole necessario all'Empoli e quindi da agevolare "sono in cattive acque...hanno bisogno". Dall'altra parte si è valutata la condotta dell'arbitro, che ha assistito in silenzio al monologo di Repetto, fino al momento in cui, apprezzato il fine da questi perseguito, reso manifesto dalle parole pronunciate. si è allontanato bruscamente per porre fine all'incontro e quindi denunciare l'accaduto all'organo federale di indagine. Tale comportamento costituisce il suggello della dimostrazione dell'illecito perpetrato da Repetto. Di questo deve rispondere la società Empoli in forza delle norme regolamentari che hanno formato oggetto di contestazione. Come si sa, la responsabilità presunta può essere vinta con prove che dimostrino l'estraneità della società, anche sotto il profilo della esistenza di elementi di fondata e seria dubitabilità circa la sua partecipazione all'illecito. ovvero in ordine alla conoscenza dello stesso. Prove del genere non sono emerse in istruttoria né sono state fornite dalla difesa. L'Amministratore delegato e il Direttore generale dell'Empoli hanno escluso di avere avuto contatti recenti con il Repetto, ma è chiaro che si tratta di testimonianze alle quali non può prestarsi assoluta attendibilità in quanto rilasciate da persone oggettivamente interessate alle sorti della società. Appare invece sintomatico il fatto che nell'agenda del Direttore generale Lucchesi fosse annotato il numero del telefono cellulare di Repetto, il che lascia presumere la consuetudine di contatti, non giustificati da rapporti di lavoro stante che Lucchesi non era un dipendente della ditta del Presidente Corsi; d'altra parte non va taciuto che contatti possono essersi verificati anche con altre persone e in proposito vale ricordare il preciso riferimento di Repetto (..."ho parlato con lui"...). Altre prospettazioni difensive, quali il periodo (inizio del girone d'andata) ritenuto poco significativo per la commissione di un illecito, l'inesistenza in un pressante bisogno di punti da parte dell'Empoli, i rapporti di amicizia tra il Presidente Corsi e l'allenatore della Sampdoria. appaiono argomenti suggestivi ed esposti con abilità dialettica, ma non certo di significato univoco e di valenza tale da escludere la sussistenza dell'illecito e la sua riferibilità in via presuntiva all'Empoli. In conclusione, il proposto appello deve essere respinto, con conseguente ordine di incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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