COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANGIUSEPPESE/REAL CASSINO DEL 12.10.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 24 del 27.11.2002 – Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri).
COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SANGIUSEPPESE/REAL CASSINO
DEL 12.10.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 24 del 27.11.2002 -
Campionato Nazionale Juniores A. Ricchieri).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
. con reclamo preventivamente preannunciato, la Sangiuseppese chiedeva la ripetizione della
gara giocata contro la Società Real Cassino in data 12.10.2002, deducendo la irregolare
identificazione da parte dell’arbitro dei calciatori della Real Cassino. Il G.S. respingeva il
reclamo e convalidava il risultato della gara;
. la Sangiuseppese propone ora reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo sostenendo
che l’identificazione da parte dell’arbitro sarebbe avvenuta mediante la fotocopia autenticata
della carta d’identità rilasciata dal Comune di Cassino, modalità asseritamente non prevista
dalla regola n. 3 del Gioco del Calcio. Chiede pertanto che, in riforma della decisione del G.
S., venga disposta la ripetizione della gara;
. va preliminarmente osservato che la circostanza dedotta dalla reclamante non risulta da
nessun elemento probatorio e non può quindi ritenersi provata. Peraltro la regola 3 del Gioco
del Calcio non indica in modo tassativo la tipologia dei documenti validi per l'identificazione,
attività demandata all'arbitro che può effettuarla anche in forza di conoscenza personale. la
ratio della norma è quella di rendere certa per l’arbitro l’identificazione e tale certezza può
ritenersi garantita anche dalla esibizione di un atto autenticato da Pubblico Ufficiale,
attestante la conformità all’originale quale è certamente una fotocopia autenticata dal Comune
di Cassino;
. è infine rilevante citare la circostanza che la reclamante non ipotizza neppure una sostituzione
di persona limitandosi a dedurre una violazione puramente formale,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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