COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CESI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACENZA ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 12.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CESI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACENZA ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 12.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo di cui sopra; · preso atto che la sanzione è stata inflitta poiché, a fine gara, il Pacenza colpiva con un calcio al basso ventre un avversario negli spogliatoi dopo la gara Cesi/Umbertide del 9.12.2001; · che la tesi della reclamante secondo cui la reazione del Pacenza sarebbe stata provocata da un calciatore della squadra avversaria che avrebbe colpito con uno “scappellotto” il Pacenza, non ha trovato alcun riscontro in atti e comunque non avrebbe rilievo ai fini che qui interessano; · che, in particolare, nel referto dell’assistente arbitrale, assistito da fede privilegiata, si evidenzia con precisione che il calcio al basso ventre fu inferto al termine della gara dal Pacenza contro il portiere della squadra avversaria con intenzionalità; · che la sanzione della squalifica per tre gare, avuto riguardo alla gravità della condotta violenta posta in essere dal Pacenza, appare congrua, P.Q.M. respinge il reclamo di cui in premessa e dispone l’addebito della tassa di reclamo a carico della Società Cesi Calcio.
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