COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 115 del 03.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALOE EMANUELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 115 del 03.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALOE EMANUELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
con provvedimento riportato nel Comunicato Ufficiale del 19.12.2001, il Giudice Sportivo squalificava per tre gare effettive il calciatore Aloe Emanuele della Vigor Lamezia S.r.l., "perchè a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un pugno";
avverso il predetto provvedimento, proponeva reclamo la Vigor Lamezia S.r.l. chiedendo, con articolati motivi, la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, affermando che l’episodio accaduto era da considerarsi futile;
letti gli atti, ritenuto:
· che l’assistente arbitrale, nel proprio rapporto, non ha avuto dubbi nel segnalare che “il giocatore n. 2 Aloe Emanuele del Vigor Lamezia, colpiva con un pugno un avversario a gioco fermo;
· che, come noto, i rapporto degli ufficiali di gara costituiscono prova privilegiata;
· che nessun elemento utile contrario si ricava nelle motivazioni della Società reclamante;
· che, pertanto, alla luce di quanto sopra il reclamo proposto dalla Vigor Lamezia non può essere accolto,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’addebito della relativa tassa .
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