COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 115 del 03.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16.01.2002 ALL’ALLENATORE MORRONE GIANCARLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 115 del 03.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16.01.2002 ALL’ALLENATORE MORRONE GIANCARLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, con provvedimento riportato nel Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001, il Giudice Sportivo squalificava fino al 16.1.2002 l’allenatore del Tivoli Calcio 1919 S.r.l. Morrone Giancarlo “per aver rivolto frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e di un A.A.. Sanzione così determinata in considerazione della sospensione dell’attività per sosta natalizia”. Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo la S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l., concludendo per l’annullamento della squalifica inflitta o per la derubricazione della contestazione in “comportamento non regolamentare”, per i seguenti motivi: 1. l’A.A. ha certamente equivocato sul reale comportamento dell’allenatore Morrone. Questi, infatti, aveva esternato, ad alta voce, il proprio disappunto nei confronti del proprio calciatore, Empolo Paolo, che aveva fallito una chiara occasione da rete; 2. l’A.A. è stato generico nel proprio rapporto, non indicando alcuna frase o ingiuria, tale da essere considerata adeguato supporto ad una decisione sanzionatoria del Giudice Sportivo. letti gli atti, ritenuto che: · l’A.A. ha letteralmente riportato, nel proprio rapporto: “al 40° del primo tempo ho fatto allontanare l’allenatore del Tivoli sig. Morrone Giancarlo perché rivolgeva ingiurie e frasi offensive nei miei confronti e del collega arbitro”, senza peraltro specificare il contenuto delle frasi ritenute ingiuriose e offensive né il contesto che avrebbe dato luogo all’illecito da parte dell’allenatore del Tivoli. Si consideri, peraltro, che nel rapporto arbitrale non viene segnalato, nella circostanza, alcun incidente di gioco o decisione tecnica che avrebbe potuto indurre il Morrone ad inveire contro gli ufficiali di gara con espressioni offensive; · è evidente allora che, in tale situazione, non avendo la possibilità di esaminare e valutare, dal punto di vista oggettivo, la offensività delle frasi pronunciate, il secondo motivo di doglianza risulta fondato e, di conseguenza deve essere accolta la richiesta di annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 104 del 19.12.2001), P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. nell’interesse del proprio allenatore, sig. Morrone Giancarlo avverso la squalifica fino al 16.01.2002 irrogata col provvedimento del Giudice Sportivo citato, annullando lo stesso. Nulla per la tassa non versata.
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