COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 118 del 11.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ROSSANESE CALCIO 1935 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALARDO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 118 del 11.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ROSSANESE CALCIO 1935 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALARDO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva: con provvedimento riportato nel Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.12.2001, il Giudice Sportivo squalificava, per tre gare effettive, il calciatore della U.S. Rossanese Calcio, Galardo Antonio, “perché prima dell’inizio della gara, mentre le squadre erano in fase di riscaldamento, spintonava un calciatore avversario e, alla sua reazione, lo colpiva con un forte schiaffo al viso (R.C. d.C.). Avverso tale provvedimento proponeva reclamo, nell’interesse del proprio calciatore Galardo Antonio, la U.S. Rossanese Calcio, sostenendo che il Galardo stesso era intervenuto, solo con l’intento di riportare la calma, in un tafferuglio insorto tra altri atleti. Conseguentemente, chiedeva un supplemento di referto da parte del Commissario di Campo e che venisse ridotta la sanzione comminata al calciatore perché eccessiva in riferimento ai fatti. Le richieste difensive, prive di ogni utile elemento di prova atto a smentire o far modificare quanto puntualmente riportato nel rapporto del Commissario di Campo, devono ritenersi infondate e, quindi, respinte. Si rammenta, sul punto, la natura di prova privilegiata riservata dal Codice di Giustizia Sportiva agli atti ufficiali di gara, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Rossanese Calcio, disponendo l’addebito della relativa tassa reclamo.
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