COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VERBANIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCIATORE GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. VERBANIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCIATORE GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso della Società Verbania, letti gli atti e rilevato che: · la doglianza principale in ordine alla esecuzione della natura violenta del comportamento del calciatore Cacciatore non può essere condivisa in quanto fondata unicamente sull’assunto che entrambi i calciatori protagonisti degli episodi di violenza non avrebbero riportato alcuna conseguenza ma avrebbero chiesto l’intervento dei sanitari e non avrebbero poi proseguito nelle reciproche scorrettezze. Tali allegazioni difensive – oltre che sfornite di ogni prova – risultano infatti del tutto irrilevanti ove si consideri, da un lato, la fede privilegiata che – ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva assiste il referto arbitrale, dal quale, nella specie, risulta che il Cacciatore colpì l’avversario con un pugno allo stomaco, e, dall’altro, la circostanza che anche un atto sia considerato violento non siano necessarie particolari conseguenze, risultando sufficiente la astratta potenzialità offensiva dell’atto stesso; · meritevole di considerazione risulta, invece, l’allegata circostanza giusta la quale l’atto violento sarebbe intervenuto al centro dell’area in attesa dell’imminente ripresa del gioco da calcio d’angolo. In tali casi, infatti, devesi ritenere che il gioco anche se previamente interrotto dal fischio arbitrale peraltro non necessario in caso di mera segnalazione di calcio d’angolo) riprenda ancor prima del fischio arbitrale e comunque della effettuazione della rimessa in gioco, non appena i calciatori diano inizio abituale a movimenti tattici. Sotto questo profilo – confermato dall’arbitro in sede di chiarimenti, che il contatto tra i calciatori intervenne nell’imminenza della battuta del calcio d’angolo– la impugnata decisione che ha irrogato la sanzione di tre giornate di squalifica sull’espresso presupposto che l’atto violento sarebbe avvenuto a “gioco fermo” può essere dunque parzialmente riformata, con riduzione della squalifica a due giornate di gara, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce a due giornate di squalifica la sanzione irrogata al calciatore Cacciatore. Nulla per la tassa non versata.
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