COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GLADIATOR AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 122 del 18.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GLADIATOR AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti, sentito la reclamante che ha depositato video cassetta contenente la registrazione della partita; · preso atto che la reclamante U.S. Gladiator chiede l’annullamento della squalifica per due gare effettive del calciatore Romano Gaetano, o in subordine, la riduzione di una giornata di squalifica sull’assunto che il Romano sarebbe stato oggetto di provocazioni in campo da parte del calciatore Gallo della Marcianise; · che tale tesi non trova riscontro nelle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata, ex articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva , nel quale si accerta che il Romano colpì a gioco fermo con una testata il Gallo; · che il filmato della partita conferma la sussistenza del fatto ascritto al Romano; · che per la gravità della condotta la sanzione inflitta appare congrua tenuto conto che l’episodio di violenza si svolse a gioco fermo, P.Q.M. respinge il reclamo e pone a carico della reclamante la tassa di reclamo.
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