COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 125 del 25.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. SELARGIUS AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 4.000.000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 93 del 27.12.2001 – Campionato Serie D – Stag. Sport. 2000/2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 125 del 25.01.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. SELARGIUS AVVERSO L’AMMENDA DI LIRE 4.000.000 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 93 del 27.12.2001 – Campionato Serie D – Stag. Sport. 2000/2001). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, e presa visione della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini acquisita in copia con provvedimento di questa Commissione Disciplinare in data 11.1.2002; ritenuto che appare accertato che la rissa verificatasi al termine della gara in oggetto negli spogliatoi è stata determinata dal comportamento dell’allenatore del Nuovo Terzigno Pasquale Santosuosso e del dirigente del Nuovo Terzigno Luigi Caldarelli,: quali, probabilmente esasperati dalla lunga attesa sotto la pioggia fuori dagli spogliatoi – cui erano stati “costretti” dai dirigenti del Selargius -, aggredivano inizialmente un dirigente del Selargius e, successivamente, il Presidente della predetta Società, determinando una violenta rissa – cui partecipavano anche calciatori di entrambe le squadre . sedata solo grazie all’intervento della Forza Pubblica; considerato, peraltro che, alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, la responsabilità della Società reclamante appare affievolita, non potendo addebitarsi la nascita della rissa a “persone non identificate” bensì al comportamento di persone facenti capo alla squadra avversaria, e che di conseguenza appare equo ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo determinandola in quella dell’ammenda di 1.000,00 Euro, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la sanzione nei confronti del G.S. Selargius determinandola nell’ammenda di 1.000,00 Euro. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it