COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VITIELLO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 16.01.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VITIELLO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 119 del 16.01.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dalla F.C. Turris 1944 avverso la squalifica per tre gare effettive irrogate al calciatore Antonio Vitiello;
· rilevato che lo stesso non risulta obiettivamente riconducibile al legale rappresentante della Società o ad altro soggetto legittimato a proporre il reclamo in quanto:
- non è indicato né il nome né la qualifica del sottoscrittore sia nel testo del reclamo che nel timbro della Società posto in calce al medesimo;
- la sottoscrizione posta in calce consta di una semplice sigla illeggibile e in alcun modo riconducibile alle firme depositate nel foglio di censimento.
· in considerazione dei predetti motivi il reclamo deve considerarsi inammissibile,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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