COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LOCRI A.C. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.600,00 (lire 5.034.302) E DIFFIDA E LA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002 AL DIRIGENTE MARTINO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 123 del 23.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LOCRI A.C. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.600,00 (lire 5.034.302) E DIFFIDA E LA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002 AL DIRIGENTE MARTINO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 123 del 23.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto del commissario di campo, da cui si evince che a fine gara i sostenitori del Locri lanciavano verso i calciatori avversari bottiglie di plastica, pezzi di legno e sassi, ed inoltre che all’interno degli spogliatoi, mentre i calciatori della Rossanese si avviavano verso la porta d’ingresso dello spogliatoio loro assegnato, essi ed il loro allenatore venivano colpiti con calci e pugni da persone non identificate (addetti all’impianto sportivo, barellieri ed altri) nonché dal dirigente del Locri Martino Antonio, con la conseguenza che la comitiva della Rossanese era costretta a lasciare lo stadio scortata dalla Forza Pubblica; · ritenuto che in virtù dell’articolo 31 lett. a3) del C.G.S. agli atti del commissario di campo è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; · considerato che, in relazione alla obiettiva gravità dei fatti in oggetto, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo devono ritenersi di congrua entità, e che di conseguenza devono essere confermate, rigettando il reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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