COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALOE SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 128 del 30.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO ITALIA GALATINA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.100,00 (lire 6.002.437) E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 123 del 23.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti e ritenuto che: · la società reclamante - dopo averne offerto assai fedele sintesi - non contesta nella loro materialità – i fatti ad essa addebitati a fondamento della inflitta sanzione di Euro 3.000,00: reiterato lancio di monete, sputi in danno della terna arbitrale con due monete che hanno attinto rispettivamente l’arbitro ed un suo assistente provocando a quest’ultimo un ematoma alla spalla e forte dolore; esplosione di un petardo di notevole potenza; tentativo di aggressione all’interno dello spogliatoio, in danno dell’assistente arbitrale, da parte di persona non identificata; · le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di riduzione non appaiono, d’altra parte, condivisibili: la sussistenza di un comportamento provocatorio assuntamente mantenuto dai calciatori avversari – oltre che oggetto di mera allegazione difensiva sfornita di ogni prova - non può infatti costituire, secondo i consolidati principi della giustizia sportiva, circostanza attenuante; · quanto poi all’assunto giusta il quale il lancio di sputi e monete sarebbe stato rivolto al calciatore avversario, esso, oltre che logicamente implausibile, contrasta inammissibilmente con le contrarie e concordi risultanze degli atti ufficiali assistiti da fede privilegiata ex articolo 31 lett. a1) del C.G.S.; · che la sanzione inflitta da primo giudice appare, dunque, adeguata alle accertate e non contestate intemperanze della U.S. Pro Italia Galatina, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Pro Italia Galatina, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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