COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALOE SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 128 del 30.01.2002 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALOE SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 128 del 30.01.2002 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto dell'assistente arbitrale, da cui si evince che il calciatore Aloe, caduto a terra a seguito di contrasto di gioco, colpiva un avversario con un forte calcio sul viso, provocandogli forte dolore, con il pallone non a distanza di giuoco, · ritenuto che agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata ai sensi dell’articolo 31 lett. A1 del Codice di Giustizia Sportiva, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti, · considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, e che pertanto essa deve essere confermata, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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