COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 134 del 08.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.T. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TOLENTINO-NUOVA MACERATESE DEL 06.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 134 del 08.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.T. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TOLENTINO-NUOVA MACERATESE DEL 06.01.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 116 del 09.01.2002 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· rilevato che la Società U.S.T. Tolentino dopo aver richiesto a mezzo telefax, in data 11.01.2002, copia degli atti relativi alla gara Tolentino-Nuova Maceratese del 6.1.2002 – Campionato Serie D -, non ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 9.1.2002;
· visto l’articolo 29, commi 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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